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LEGGE 29 giugno 1873, n. 1475

Che accorda facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercito di alcune ferrovie nelle Provincie Venete e di Mantova. (073U1475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1873 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto Reale all'industria privata, a provincie e comuni, isolatamente o riuniti in consorzio, e per la durata non maggiore di 90 anni, concessioni per la costruzione e per l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate pubbliche:

1. Legnago Rovigo-Adria;

2. Verona-Legnago;

3. Mantova Legnago-Monselice;

4. Vicenza Thiene Selvia,

5. Vicenza-Treviso;

6. Padova-Cittadella-Bassano;

7. Conegliano-Vittorio.