stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1872, n. 893

Concernente l'aumento degli stipendi degli Insegnanti nelle scuole secondarie. (072U0893)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-7-1872 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° gennaio 1873 gli stipendi degli ufficiali, ed insegnanti dei licei, degl'istituti tecnici, dei ginnasi, delle scuole tecniche e normali, nominati nell'annessa tabella, sono cresciuti del 10 per cento in quanto non eccedano quelli delle tabelle F e G della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.