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REGIO DECRETO 29 novembre 1868, n. MMLXXX (2080)

Portante la riforma dell'articolo 25 dello statuto della Banca mutua popolare di Venezia. (6802080R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1870)
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Testo in vigore dal:  8-2-1869 al: 16-1-1870
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione presa dalla Banca mutua popolare di Venezia in adunanza generale trimestrale de 26 gennaio 1868;
Visto lo statuto di detta Banca, riformato ed approvato col Nostro Decreto del 6 giugno 1867, n. MDCCCCIV;
Visto l'articolo 2 di detto Nostro Decreto;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 25 dello statuto della Banca mutua popolare di Venezia, modificato col Nostro Decreto in data 6 giugno 1867, è riformato ai termini della deliberazione della Società in data 26 gennaio 1868, e sostituito dal seguente:

«Art. 25. La Banca riceve dai soci risparmi e depositi a conto corrente, con frutto e senza frutto, per qualunque somma; e riceve dai non soci depositi a conto corrente, con frutto e senza frutto, per somme non minori di lire duecento.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1868

Reg. 43 Atti del Governo a c. 7. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

A. Ciccone.