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LEGGE 26 luglio 1868, n. 4513

Per l'aumento delle contribuzioni dirette e pel loro riparto nel Compartimento Ligure-Piemontese. (068U4513)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1868 al: 14-1-1871
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Art. 1



Per gli anni 1869 e 1870 l' imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani è aumentata di un decimo, in aggiunta a quelli stabiliti dall' art. 5 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719.