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REGIO DECRETO 4 luglio 1867, n. 3793

Di costituzione dei Consigli di amministrazione delle Casse degli Invalidi della Marina mercantile con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona. (067U3793)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-8-1867 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 28 luglio 1861, n. 360, portante la istituzione di cinque Corpi morali denominati Casse degli Invalidi della Marina mercantile, con sede in Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona;
Visto l'art. 7 della Legge stessa, con cui è stabilito che l'amministrazione di queste Casse sia affidata a Consigli elettivi;
Visto l'art. 8, il quale attribuisce ai Consigli elettivi medesimi la facoltà di compilare il rispettivo Statuto speciale determinante le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidii, e le quote e le norme della concessione, proporzionatamente alle risorse di ciascuna Cassa;
Visto l'art. 9 che, sulla base della ripartizione del litorale marittimo allora esistente, determinava che i Consoli generali dei Circondari marittimi fossero i Presidenti dei Consigli di amministrazione, con voto deliberativo;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Codice per la Marina mercantile entrato in vigore al 1° gennaio dello scorso anno, col primo dei quali il litorale del Regno fu diviso in Compartimenti marittimi, e questi suddivisi in Circondari; coll'altro fu instituito pel servizio tecnico ed amministrativo della Marina mercantile un unico Corpo denominato delle Capitanerie di porto; e coll'ultimo fu stabilito che in ogni Capoluogo di Compartimento risieda un Capitano di porto;
Visto il Nostro Decreto del 15 giugno 1865, n. 2371, col quale fu fissato che al 1° luglio dello stesso anno dovesse porsi in vigore la retribuzione mensuale imposta agli equipaggi dei bastimenti dalla Tabella che fa seguito alla Legge 28 luglio 1861 sopracitata;
Considerando che in attesa della emanazione del Regolamento contemplato dall'art. 7 della Legge, occorre intanto costituire i Consigli elettivi di amministrazione per provvedere alla compilazione dei rispettivi Statuti speciali a mente del citato art. 8 della Legge stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, e del già Consiglio d'Ammiragliato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Saranno costituiti ed entreranno in funzioni al 1° ottobre 1867 i Consigli di amministrazione delle Casse degli Invalidi della Marina mercantile, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona.