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REGIO DECRETO 9 dicembre 1866, n. 3486

Col quale il Personale addetto al servizio tecnico delle Costruzioni navali della Marina militare formerà un Corpo militare colla denominazione di Corpo del Genio Navale, e consterà del numero e dei gradi indicati dalla Tabella annessa al presente. (066U3486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-3-1867 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. Decreto in data 1° aprile 1861 che stabilisce l'ordinamento del Corpo del Genio Navale;
Vista la Legge 26 marzo 1865 sulle Pensioni di ritiro per la R.
Marina;
Riconoscendo necessario di aumentare il Personale del Corpo del Genio Navale, giusta gli accresciuti bisogni della R. Marina per l'aumentato numero degli Stabilimenti marittimi;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Personale addetto al servizio tecnico delle Costruzioni navali della nostra Marina militare formerà un Corpo militare sotto la denominazione di Corpo del Genio Navale, e consterà del numero e dei gradi indicati dalla qui unita tabella n° 1, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, colle assimilazioni di grado nella stessa tabella indicate.