stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 dicembre 1866, n. 3438

Col quale sono pubblicate nelle Provincie venete le disposizioni regolamentarie relative ai Segretarii comunali. (066U3438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-2-1867 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visto il decreto Reale 2 dicembre corrente, n° 3252, che manda pubblicarsi nelle provincie venete le disposizioni della legge 20 marzo 1865, allegato A, sulla amministrazione comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Sono pubblicate, ed avranno pieno vigore nelle suddette provincie le seguenti disposizioni regolamentari relative ai segretari comunali in esecuzione dell'art. 87 del decreto suddetto.

Art. 1



Nessuno può essere nominato segretario comunale, né percepirne lo stipendio, se non giustifica preventivamente:

1° Di essere maggiore di età;

2° Di non essere stato mai condannato a pene criminali, o condannato per furto, frode od attentato ai costumi;

3° Di avere riportato la patente di idoneità dal prefetto della provincia in seguito ad esame subito innanzi ad un'apposita Commissione composta: a) del prefetto che la presiede personalmente, o per mezzo di un consigliere da lui delegato; b) di un segretario della prefettura e di un segretario comunale, ambidue a scelta del prefetto. Ciascun membro della suddetta Commissione ha voto deliberativo.

Il modo di procedere all'esame, e le materie intorno alle quali dovrà versare, saranno determinate dal Ministero interno con ispeciale istruzione. L'apertura degli esami, i quali debbono aver luogo almeno una volta nell'ufficio di prefettura, è annunziata tre mesi prima nel giornale ufficiale della provincia, o in difetto in quell'altro che vi si pubblica, ed a cura dell'ufficio stesso ne sarà data partecipazione a tutti i sindaci della provincia.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai segretari che si trovassero già regolarmente nominati al detto ufficio prima dell'attivazione della citata legge comunale, e finchè perdurino in tale qualità presso il comune cui si trovano addetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 23 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Ricasoli.