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REGIO DECRETO 30 dicembre 1866, n. 3459

Che fissa la misura dell'aggio sulle riscossioni per le spese di giustizia in materia civile anticipate dall'Erario nelle cause interessanti persone o Corpi morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. (066U3459)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1867 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le tariffe dei diritti giudiziali in materia civile e penale approvate coi Nostri Decreti 23 dicembre 1865, numeri 2760 e 2701;
Veduto il Nostro Decreto 24 giugno p. p., n° 3038, con cui si stabilisce sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte per conto dell'Erario, l'aggio uniforme di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

L'aggio di esazione stabilito col R° Decreto 13 maggio 1862, n° 612, sarà liquidato, quanto alla riscossione delle spese anticipate dall'Erario nei giudizi in materia civile interessanti persone o Corpi morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, nella misura uniforme di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio del corrente anno, ed alla stessa epoca cesserà dì aver vigore ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 11. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BORGATTI.

SCIALOJA.