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REGIO DECRETO 1 agosto 1866, n. 3130

Che manda pubblicare nelle Provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca le disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità comunali. (066U3130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-8-1866 al: 15-12-2010
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EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;
Visto l'articolo 8 del Reale Decreto 18 luglio 1866, n° 3064;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Sono pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie italiane liberate dalla occupazione austriaca le seguenti disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità comunali.

Art. 1



Ogni comune ha Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un uffizio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.