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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2721

Concernente l'applicazione delle pene di cui all'art. 404 del Codice civile. (065U2721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile e fare tutte le disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;
Visto l'articolo 404 del detto Codice civile, approvato col Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2358;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Per l'applicazione delle pene stabilite nell'art. 404 del nuovo Codice civile, il Tribunale provvederà in Camera di Consiglio.