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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2107

Contenente limitazioni circa le indennità di rappresentanza da accordarsi ai Prefetti delle Provincie del Regno. (064U2107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 9 ottobre 1861, n.° 249, ed il R. Decreto della stessa data, n.° 250, col quale vengono concesse e ripartite annue indennità di rappresentanza a tutti i Prefetti del Regno;
Viste le leggi del 28 giugno 1863 e 25 luglio 1864, con le quali fu approvato il bilancio dello Stato per l'anno spirante giusta le osservazioni, norme e riduzioni apportate dal Parlamento;
Considerata la necessità di stabilire un sistema circa le spese e gli assegni di rappresentanza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo risoluto di decretare:

Art. 1



Un'annua indennità di rappresentanza sarà accordata ai soli Prefetti delle Provincie di Napoli, Torino, Palermo, Milano, Genova e Firenze nelle proporzioni seguenti:

Napoli annue lire 60,000.

Torino id. 40,000 a datare dal 1.° luglio p. v.

Palermo id. 30,000.

Milano id. 25,000.

Genova id. 20,000.

Firenze id. 10,000 a datare dal 1.° luglio p. v.