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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2100

Col quale sono soppressi gli Uffizi di controllo presso i Magazzini delle Amministrazioni della Guerra e della Marina costituiti ed esercitati da Uffiziali dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro. (064U2100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 4 del Regio Decreto del 9 novembre 1862, n.° 960;
Visto l'art. 4 dell'altro Decreto Reale del 13 dicembre 1863, n.° 1582;
Atteso che, in seguito alle discipline da ultimo introdotte nella contabilità del materiale delle Amministrazioni della Guerra e della Marina fu riconosciuto non più necessario il controllo locale da parte di Uffiziali dipendenti dal Ministero delle Finanze;
Considerato che il riscontro anche sulle aziende delle materie di ragione dello Stato è demandato per legge alla Corte dei conti, la quale continua ad esercitarlo anche indipendentemente dal sindacato locale di Uffiziali finanziari;
Ritenuto che la responsabilità dei Contabili incaricati dell'azienda delle materie e degli effetti di ragione dell'Amministrazione militare di terra e di mare viene resa coi nuovi ordinamenti più efficace e meglio guarentita per l'interesse dello Stato;

Sulla

proposizione del Ministro delle Finanze, d'accordo con quelli della Guerra e della Marina; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1



A cominciare dal 1.° gennaio 1865 sono soppressi gli Uffizi di controllo esistenti presso i Magazzini delle Amministrazioni della Guerra e della Marina costituiti ed esercitati da Uffiziali dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro.

Al riscontro, che oltre il sindacato della Corte dei conti, potesse ancora abbisognare localmente per le operazioni dei Contabili delle Amministrazioni medesime sarà provveduto con Uffiziali da essa dipendenti.