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REGIO DECRETO 4 dicembre 1862, n. 1084

Che autorizza la temporaria occupazione per uso civile della Casa dei PP. Crociferi e degli Ospizi di Santa Maria e dei Cappuccini in Castellamare del Golfo. (062U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-2-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista

la legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per causa di servizio si militare che civile; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente per uso civile la Casa dei PP. Crociferi, non che gli Ospizi di Santa Maria e dei Cappuccini in Castellamare del Golfo, Provincia di Trapani, provvedendo a termini dell'articolo 1 della legge suddetta per ciò che può riguardare il culto, la conservazione di opere d'arte e l'alloggiamento dei Padri ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 4 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1863

Reg.° 21 Atti del Governo a c. 313. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.

U. Rattazzi.