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LEGGE 3 agosto 1862, n. 753

Sull'amministrazione delle Opere pie. (062U0753)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-1-1863 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.