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REGIO DECRETO 22 dicembre 1861, n. 378

Per l'aumento del Corpo delle Guardie di Sicurezza Pubblica. (061U0378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-1-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 134 della Legge 13 novembre 1859, n. 3720, sulla pubblica sicurezza;
Attesochè è dimostrata la necessità di aumentare in alcuune Provincie del Regno la forza del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza;

Sulla

proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico

Il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza potrà essere aumentato nelle proporzioni seguenti:

Comandanti N. 2
Marescialli d'alloggio N. 15
Brigadieri N. 28
Sottobrigadieri N. 70
Appuntati N. 120
Guardie N. 765
-------
Totale N. 1000
-------

Il Ministero dell'Interno potrà disporre di questa forza per provvedere all'aumento delle compagnie e dei drappelli delle Guardie di pubblica sicurezza in quei Capoluoghi di Provincia e di Circondario dove sia dimostrato li bisogno di accrescere la forza delle Guardie attualmente assegnate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 22 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

Ricasoli.