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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1999, n. 383

Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 dicembre 1999, n. 496 (in G.U. 29/12/1999, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2000)
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal: 1-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,  n.  449
(legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato
in corso di esercizio, per fronteggiare, tra  l'altro,  improrogabili
esigenze connesse con situazioni di emergenza economicofinanziaria; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  intervenire
sulle accise relative a  prodotti  petroliferi  e  di  accelerare  il
processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte
inflattive derivanti dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio  e  di   assicurare   il   perseguimento   degli   obiettivi
macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica  e
finanziaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 1999; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato; 
                              E m a n a 
  il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza  dell'imposta
sul   valore   aggiunto   derivante   dall'andamento    dei    prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999  e  fino
al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono
stabilite nelle seguenti misure: 
   benzina: L. 1.094.629 per mille litri; 
   benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri; 
   olio da gas o gasolio: 
    usato come carburante: L. 755.731 per mille litri; 
  usato come combustibile per riscaldamento:  L.  755.731  per  mille
litri; 
   gas di petrolio liquefatti (GPL): 
  usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi; 
  usati come combustibile per riscaldamento:  L.  342.784  per  mille
chilogrammi; 
   gas metano: 
    per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo; 
    per combustione per usi civili: 
  a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di
cui alla tariffa T1 prevista dal  provvedimento  CIP  n.  37  del  26
giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo; 
  b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250  metri
cubi annui: L. 144,35 per metro cubo; 
      c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo; 
  per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del  testo  unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote: 
  a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per
metro cubo; 
      b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo. (1) (2)  (4)
(5) (6) (5) ((8)) 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con il Ministroo dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le
aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in
diminuzione, tenuto conto dell'andamento  dei  prezzi  internazionali
del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente  incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto, assicurando comunque  la  copertura
degli oneri di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-legge  22
giugno 2000, n. 167. 
  3. I termini di pagamento delle accise  sui  prodotti  petroliferi,
previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione   economica,    tenuto    conto
dell'andamento del mercato. Con decreto del  Ministro  delle  finanze
sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti. 
  4. Alle minori entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999,  si
provvede, ai sensi  del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito
in  relazione  ai  versamenti  periodici  dell'imposta   sul   valore
aggiunto. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 29 ottobre 1999 (in G.U. 30/10/1999, n. 256) ha disposto
(con l'art. 1, commi 1, 2 e  3)  che  "1.  Le  variazioni  di  accisa
previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999,  n.
383, per la benzina, per la benzina senza piombo, per  il  gasolio  e
per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti  gia'
immessi in consumo e che alle ore  zero  del  1  novembre  1999  sono
posseduti in quantita' superiore a 3.000 chilogrammi dagli  esercenti
dei depositi per uso commerciale ed in quantita'  superiore  a  4.000
litri  dagli  esercenti  stazioni  di   servizio   ed   impianti   di
distribuzione stradale di carburanti; la diminuzione  delle  aliquote
si applica anche alla quantita' di benzine e di gasolio giacenti alla
stessa data in quantita'  superiori  a  3.000  chilogrammi  presso  i
depositi per la vendita all'ingrosso  e  presso  i  depositi  per  la
diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati  per  uso
agricolo. 
  2. Gli esercenti di cui al comma 1, al fine di ottenere il rimborso
relativo alle variazioni di accisa ivi  indicate,  devono  presentare
agli uffici tecnici  di  finanza  competenti  per  territorio,  entro
trenta giorni dal 1  novembre  1999,  apposita  istanza  in  triplice
esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze  possedute
alla predetta data. 
  3. Il rimborso dell'accisa e' concesso mediante  accredito  secondo
la procedura di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze
12 dicembre 1996, n. 689". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 29  dicembre  1999  (in  G.U.  31/12/1999,  n.  306)  ha
disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "1. Le aliquote delle accise
sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge
29 ottobre 1999, n. 383, convertito  con  modificazioni  dalla  legge
definitivamente approvata dal Senato  della  Repubblica  in  data  18
dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
sono prorogate fino al 3 gennaio 2000 nella misura ivi fissata. 
  2. A decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29  febbraio  2000,  le
aliquote  delle  accise  sugli  oli  minerali  sono  stabilite  nelle
seguenti misure: 
    benzina: L. 1.090.462 per mille litri; 
    benzina senza piombo: L. 1.019.986 per mille litri; 
    olio da gas o gasolio: 
      usato come carburante: L. 751.564 per mille litri; 
      usato come combustibile per riscaldamento: L. 751.564 per mille
litri; 
      gas di petrolio liquefatti (GPL): 
      usati come carburante: L. 522.229 per mille chilogrammi; 
      usati come combustibile per riscaldamento: L. 338.239 per mille
chilogrammi; 
      gas metano: 
      per autotrazione: L. 11,28 per metro cubo; 
      per combustione per usi civili: 
        a) per usi domestici di cottura cibi e  produzione  di  acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: L. 76,99 per metro cubo; 
        b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a  250
metri cubi annui: L. 142,96 per metro cubo; 
        c) per altri usi civili: L. 325,85 per metro cubo; 
        per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote: 
        a) per gli usi di cui alle precedenti lettere  a)  e  b):  L.
65,12 per metro cubo; 
        b) per altri usi civili: L. 230,80 per metro cubo". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 23 febbraio 2000 (in G.U. 29/02/2000, n. 49) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "Le  aliquote  delle  accise  sugli  oli
minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29  ottobre
1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28  dicembre
1999, n. 496, a decorrere dal 1o marzo e fino al 30 aprile 2000, sono
stabilite nelle seguenti misure: 
    benzina: L. 1.086.295 per mille litri; 
    benzina senza piombo: L. 1.015.819 per mille litri; 
    olio da gas o gasolio: 
      usato come carburante: L. 747.397 per mille litri; 
      usato come combustibile per riscaldamento: L. 747.397 per mille
litri; 
    gas di petrolio liquefatti (G.P.L.): 
      usati come carburante: L. 518.062 per mille chilogrammi; 
      usati come combustibile per riscaldamento: L. 333.694 per mille
chilogrammi; 
    gas metano: 
      per autotrazione: L. 9,89 per metro cubo; 
      per combustione per usi civili: 
        a) per usi domestici di cottura cibi e  produzione  di  acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento C.I.P. n.  37
del 26 giugno 1986: L. 75,47 per metro cubo; 
        b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a  250
metri cubi annui: L. 141,57 per metro cubo; 
        c) per altri usi civili: L. 324,46 per metro cubo; 
      per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del  testo  unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote: 
        a) per gli usi di cui alle precedenti lettere  a)  e  b):  L.
63,73 per metro cubo; 
        b) per altri usi civili: L. 229,41 per metro cubo". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 17 marzo 2000 (in G.U. 23/03/2000, n.  69)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "Le  aliquote  delle  accise  sugli  oli
minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29  ottobre
1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28  dicembre
1999, n.  496,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento e fino al 30 aprile 2000, sono stabilite nelle seguenti
misure: 
    benzina: L. 1.077.962 per mille litri; 
    benzina senza piombo: L. 1.007.486 per mille litri; 
    olio da gas o gasolio: 
      usato come carburante: L. 739.064 per mille litri; 
      usato come combustibile per riscaldamento: L. 739.064 per mille
litri; 
    gas di petrolio liquefatti (GPL): 
      usati come caburante: L. 509.729 per mille chilogrammi; 
      usati come combustibile per riscaldamento: L. 324.603 per mille
chilogrammi; 
      gas metano: 
      per autotrazione: L. 7,11 per metro cubo; 
      per combustione per usi civili: 
        a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: L. 72,44 per metro cubo; 
        b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a  250
metri cubi annui: L. 138,79 per metro cubo; 
        c) per altri usi civili: L. 321,68 per metro cubo; 
    per i consumi nei territori di cui all'art.  1  del  testo  unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote: 
        a) per gli usi di cui alle precedenti lettere  a)  e  b):  L.
60,95 per metro cubo; 
        b) per altri usi civili: L. 226,63 per metro cubo". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto 26 maggio 2000 (in G.U. 31/05/2000, n. 125) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "Le  aliquote  delle  accise  sugli  oli
minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29  ottobre
1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28  dicembre
1999, n. 496, sono prorogate fino al  30  giugno  2000  nella  misura
fissata dal decreto ministeriale  17  marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 27 settembre  2000  (in  G.U.  30/09/2000,  n.  229)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote delle accise  sugli
oli minerali indicati nell'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  29
ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella  legge  28
dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000  nella
misura fissata dal decreto ministeriale  17  marzo  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000".