stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 1996, n. 689

Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-03-1997
nascondi
Testo in vigore dal:  1-3-1997

Art. 6

Modalità di effettuazione dei rimborsi
1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito.
Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 26 novembre 1991 è il seguente:
"2. Sono inoltre conferite alle direzioni delle circoscrizioni doganali le attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di:
a) facchinaggio in dogana;
b) rimborsi e sgravi di tributi doganali, sulla produzione e sui consumi;
c) restituzioni e abbuoni o similari misure compensative all'esportazione e alla produzione, anche relative a forme di intervento comunitario, fermo restando quanto previsto nell'art. 4;
d) autorizzazioni e riscontri per la vendita o cessione gratuita di beni abbandonati o confiscati".