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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998, n. 309

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 11-9-1998
al: 23-11-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in  particolare
l'articolo 4, comma 1, e l'allegato C; 
  Vista la direttiva 94/65/CE, del Consiglio del  14  dicembre  1994,
che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato  di
carni macinate e di preparazioni di carni e che abroga  la  direttiva
88/657/CEE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/110/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
227, recante regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE; 
  Visto l'articolo 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998; 
  Ritenuto di non dover aderire alla richiesta del Consiglio di Stato
di riformulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera  c),  considerato
che il testo originario fornisce maggiori garanzie  di  tutela  della
salute dei consumatori, consentendo l'impiego delle  carni  congelate
nel rispetto dei limiti temporali di conservazione ivi indicati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce  le  norme  applicabili  alla
produzione ed immissione sul  mercato  dell'Unione  europea,  nonche'
alle importazioni di carni macinate e di preparazioni di carni. 
  2. Il presente regolamento non si applica: 
    a) alle carni macinate ed alle preparazioni  di  carni  che  sono
prodotte, per la vendita diretta al consumatore finale,  in  esercizi
per la vendita al minuto  o  in  laboratori  adiacenti  ai  punti  di
vendita; 
    b)  alle   carni,   separate   meccanicamente,   destinate   alla
fabbricazione di prodotti a base di carne da sottoporre a trattamento
termico in stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche. 
  3. La produzione e l'immissione sul mercato di carni  destinate  ad
essere utilizzate come materia prima per la produzione del  trito  di
salumeria restano disciplinate  dal  decreto  legislativo  18  aprile
1994, n. 286, e successive modifiche. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
           - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -   La   legge    23  agosto  1988,  n.  400,   reca:  la
          "Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio dei  Ministri". L'art.
          17, comma  1, della  suddetta legge cosi' recita:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
            -  La  legge    22  febbraio  1994, n. 146, concerne   le
          disposizioni per l'adempimento    di    obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia alle  Comunita' europee  -
          legge comunitaria  1993.  L'art. 4  cosi' recita:
            "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare).    -  1.    Il  Governo e'   autorizzato ad
          attuare in via  regolamentare, a norma  degli  articoli  3,
          comma  1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
          le direttive comprese nell'elenco di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche    il  disposto   dell'art. 5,   comma 1,
          della medesima legge n. 86 del 1989.
            2.  Gli  schemi di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato  D sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9
          marzo 1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          presente legge".
            -  L'allegato  alla  legge n. 146/1994 sopra citata cosi'
          recita:
                                                          "Allegato C
                                                    (art. 4, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
                             IN VIA REGOLAMENTARE
             (Omissis).
            92/110/CEE: direttiva del Consiglio,    del  14  dicembre
          1992,  recante  modifica della   direttiva 88/657/CEE   che
          fissa i  requisiti relativi alla produzione ed  agli scambi
          delle carni  macinate,    delle  carni  in  pezzi  di  peso
          inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
             (Omissis)".
            -  La   direttiva 94/65/CEE e'  pubblicata in  G.U.C.E. L
          368  del 31 dicembre 1994.
            - La  direttiva 88/657/CEE e' pubblicata   in G.U.C.E.  L
          382  del 31 dicembre 1988.
            -  La   direttiva 92/110/CEE e' pubblicata  in G.U.C.E. L
          394  del 31 dicembre 1992.
            -  Il D.P.R.   1   marzo 1992,   n. 227,   concerne    il
          regolamento   di attuazione della direttiva 88/657/CEE  che
          fissa i requisiti relativi alla  produzione ed  agli scambi
          di carni  macinate, delle  carni in pezzi di peso inferiore
          a cento grammi e delle preparazioni di carni.
            -  Il D.Lgs.  28 agosto   1997, n.   281,  riguarda    la
          definizione    e  l'ampliamento  delle   attribuzioni della
          Conferenza permanente   per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ed
          unificazione, per  le materie ed  i compiti   di  interesse
          comune  delle regioni, delle province  e dei comuni, con la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. L'art. 2, comma
          3, cosi' recita:
            "3.  La Conferenza  Statoregioni   e'   obbligatoriamente
          sentita    in  ordine agli schemi di disegni di  legge e di
          decreto legislativo o di regolamento  del  Governo    nelle
          materie  di  competenza    delle  regioni  o delle province
          autonome di Trento e di  Bolzano  che  si  pronunzia  entro
          venti  giorni.  Resta  fermo quanto previsto in ordine alle
          procedure di approvazione delle norme di attuazione   degli
          statuti  delle  regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano".
          Note all'art. 1:
            -   Il D.Lgs.   30 dicembre    1992,    n.  537,    reca:
          "Attuazione    della  direttiva    92/5/CEE    relativa   a
          problemi    sanitari    in    materia    di  produzione   e
          commercializzazione  di    prodotti a base   di carne  e di
          alcuni prodotti di origine animale".
            -   Il   D.Lgs. 18   aprile    1994,    n.    286,  reca:
          "Attuazione    delle  direttive  91/497/CEE    e 91/498/CEE
          concernenti problemi  sanitari in materia di produzione  ed
          immissione sul mercato di carni fresche".