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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 139

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal: 27-5-1998
al: 26-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662,
con  il  quale  e'  stata  disposta,  la  revisione  dei  criteri  di
accatastamento dei fabbricati rurali; 
  Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge  30  dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133, che disciplinano rispettivamente  la  costituzione  del
catasto dei fabbricati e i criteri di riconoscimento della  ruralita'
ai fini fiscali; 
  Visto l'articolo 3, comma 154, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle  zone
censuarie,   delle   tariffe    d'estimo,    della    qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi
criteri, nonche' delle commissioni censuarie; 
  Visto  il  regolamento  per  la  conservazione  del  nuovo  catasto
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; 
  Visto il regolamento per la formazione del nuovo  catasto  edilizio
urbano, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
dicembre 1949, n. 1142; 
  Visto l'articolo 2 della legge 5 dicembre  1985,  n.  730,  recante
disciplina dell'agriturismo; 
  Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che reca nuove  disposizioni
per le zone montane; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  agosto  1969,
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  23  dicembre  1992,
concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998; 
  Visto il parere della Conferenza unificata Statocitta' ed autonomie
locali  reso,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1998; 
  Sulla proposta dei Ministro delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                     Norme per l'accatastamento 
 
  1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali
in  base  ai  criteri  previsti  dall'articolo  2  si  applicano   le
disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni. 
  2. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti
di ruralita' di cui all'articolo 2,  ovvero  delle  costruzioni  gia'
censite al catasto terreni per le quali  non  sussistono  i  suddetti
requisiti, si applicano le  disposizioni  per  la  conservazione  del
catasto edilizio urbano. 
  3. Ai fini inventariali, le  unita'  immobiliari  gia'  censite  al
catasto edilizio  urbano  non  sono  oggetto  di  variazione  qualora
vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2. 
  4. Le costruzioni rurali costituenti unita'  immobiliari  destinate
ad  abitazione  e  loro  pertinenze  vengono  censite   autonomamente
mediante l'attribuzione di classamento,  sulla  base  dei  quadri  di
qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria. 
  5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola
diverse dalle abitazioni,  comprese  quelle  destinate  ad  attivita'
agrituristiche, vengono censite  nella  categoria  speciale  "D/10  -
fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole",
nel caso in cui le  caratteristiche  di  destinazione  e  tipologiche
siano tali da non  consentire,  senza  radicali  trasformazioni,  una
destinazione diversa da quella per la  quale  furono  originariamente
costruite. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  5  si  applicano  fino
all'entrata in vigore delle nuove discipline per la costituzione  del
catasto  dei  fabbricati,  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  e  per  la
qualificazione,   classificazione   e   classamento   delle    unita'
immobiliari, di  cui  all'articolo  3,  comma  154,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato  il  rinvio.  Restano  invariati,  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art.  87,  comma  5,  della  Costituzione
          italiana e' il seguente: 
            "Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti". 
            - Il  testo  dell'art.  3,  comma  156,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: 
            "156. Con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento  dei
          fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che
          la normativa deve essere  applicata  soltanto  all'edilizia
          rurale abitativa con  particolare  riguardo  ai  fabbricati
          siti  in  zone   montane   e   che   si   deve   provvedere
          all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione
          speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi
          compresi  quelli  destinati  all'attivita'   agrituristica,
          considerando  inoltre  per  le   aree   montane   l'elevato
          frazionamento fondiario e  l'elevata  frammentazione  delle
          superfici  agrarie  e  il  ruolo   fondamentale   in   esse
          dell'agricoltura a tempo parziale e  dell'integrazione  fra
          piu' attivita' economiche per  la  cura  dell'ambiente.  Il
          termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi  8,  primo
          periodo, e 9 dell'art.  9  del  decreto-legge  30  dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'
          ulteriormente differito al 31 dicembre 1997". 
            - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 3, del D.L. 30 dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n. 133, e' il seguente: 
            "1. Al  fine  di  realizzare  un'inventario  completo  ed
          uniforme  del  patrimonio  edilizio,  il  Ministero   delle
          finanze provvede al censimento  di  tutti  i  fabbricati  o
          porzioni di  fabbricati  rurali  e  alla  loro  iscrizione,
          mantenendo  tale  qualificazione,  nel   catasto   edilizio
          urbano, che assumera' la  denominazione  di  ''catasto  dei
          fabbricati''.   L'amministrazione   finanziaria    provvede
          inoltre alla individuazione  delle  unita'  immobiliari  di
          qualsiasi  natura  che  non  hanno   formato   oggetto   di
          dichiarazione  al  catasto.  Si  provvede  anche   mediante
          ricognizione generale del territorio basata su informazioni
          derivanti da rilievi aerofotografici". 
            "3. Ai fini  del  riconoscimento  della  ruralita'  degli
          immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o  porzioni  di
          fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni: 
            a) il  fabbricato  deve  essere  posseduto  dal  soggetto
          titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale
          sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario  del  terreno
          stesso o dal  soggetto  che  ad  altro  titolo  conduce  il
          terreno  cui  l'immobile  e'  asservito  o  dai   familiari
          conviventi a loro carico  risultanti  dalle  certificazioni
          anagrafiche; 
            b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione  o
          per  funzioni  strumentali  all'attivita'   agricola,   dai
          soggetti di cui alla lettera a), sulla base  di  un  titolo
          idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivita' agricole
          nella azienda a tempo indeterminato o a  tempo  determinato
          per un numero annuo  di  giornate  lavorative  superiore  a
          cento, assunti nel rispetto della normativa in  materia  di
          collocamento; 
            c) il terreno cui il fabbricato e' asservito  deve  avere
          superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed  essere
          censito al catasto  terreni  con  attribuzione  di  reddito
          agrario.  Qualora  sul  terreno  siano  praticate   colture
          specializzate  in  serra,  ovvero  la   funghicoltura,   il
          suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; 
            d) il volume di affari derivante  da  attivita'  agricole
          del soggetto che conduce il fondo deve risultare  superiore
          alla meta' del suo reddito complessivo. Il volume di affari
          dei soggetti che non presentano la  dichiarazione  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al  limite
          massimo di cui all'art. 34, terzo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
            e)  i  fabbricati  ad  uso  abitativo,   che   hanno   le
          caratteristiche    delle    unita'    immobiliari    urbane
          appartenenti  alle  categorie  A/1  ed   A/8,   ovvero   le
          caratteristiche di lusso previste dal decreto del  Ministro
          dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato  in  attuazione
          dell'art.  13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,   e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  27  agosto
          1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali". 
            - Il  testo  dell'art.  3,  comma  154,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: 
            "154. Con uno o piu' regolamenti,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione
          unitaria con province  e  comuni,  anche  per  favorire  il
          recupero dell'evasione, e' disposta la  revisione  generale
          delle  zone  censuarie,  delle  tariffe   d'estimo,   della
          qualificazione, classificazione e classamento delle  unita'
          immobiliari  e   dei   relativi   criteri   nonche'   delle
          commissioni censuarie, secondo i seguenti principi: 
            a)  attribuzione  ai  comuni  di  competenze  in   ordine
          all'articolazione  del  territorio  comunale  in  microzone
          omogenee,    secondo     criteri     generali     uniformi.
          L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e'
          deliberata  entro  il  31  dicembre  1997  e  puo'   essere
          periodicamente modificata; 
            b)  individuazione  delle  tariffe  d'estimo  di  reddito
          facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita'
          media ordinariamente ritraibile dalla  unita'  immobiliare,
          ai  valori  e  ai  redditi  medi   espressi   dal   mercato
          immobiliare   con   esclusione   di   regimi   legali    di
          determinazione dei canoni; 
            c)   intervento   dei   comuni   nel   procedimento    di
          determinazione delle tariffe  d'estimo.  A  tal  fine  sono
          indette conferenze di servizi in applicazione dell'art.  14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la
          determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di  cui
          alla lettera d); 
            d) revisione della disciplina in materia  di  commissioni
          censuarie.  La   composizione   delle   commissioni   e   i
          procedimenti di  nomina  dei  componenti  sono  ispirati  a
          criteri di semplificazione e di rappresentativita'  tecnica
          anche delle regioni, delle province e dei comuni; 
            e)  attribuzione  della  rendita  catastale  alle  unita'
          appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che
          tengono   conto   dei   caratteri   specifici   dell'unita'
          immobiliare, del fabbricato e della microzona ove  l'unita'
          e' sita". 
            - Il testo dell'art. 2, della legge 5 dicembre  1985,  n.
          730, e' il seguente: 
            "Art. 2. -  Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono
          esclusivamente le attivita'  di  ricezione  ed  ospitalita'
          esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
          del  codice  civile,  singoli  od  associati,  e  da   loro
          familiari  di  cui  all'art.  230-bis  del  codice  civile,
          attraverso  l'utilizzazione  della  propria   azienda,   in
          rapporto di connessione e  complementarita'  rispetto  alle
          attivita'  di   coltivazione   del   fondo,   silvicoltura,
          allevamento del  bestiame,  che  devono  comunque  rimanere
          principali. 
            Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel  rispetto
          delle norme di cui alla  presente  legge,  non  costituisce
          distrazione della destinazione agricola dei fondi  e  degli
          edifici interessati. 
             Rientrano fra tali attivita': 
            a) dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti
          destinati alla sosta di campeggiatori; 
            b) somministrare per la consumazione sul  posto  pasti  e
          bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri,  ivi
          compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; 
            c)   organizzare   attivita'   ricreative   o   culturali
          nell'ambito  dell'azienda.  Sono  considerati  di   propria
          produzione  le  bevande  e  i  cibi  prodotti  e   lavorati
          nell'azienda agricola nonche' quelli  ricavati  da  materie
          prime dell'azienda agricola  anche  attraverso  lavorazioni
          esterne". 
            - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
           Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. 30 dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n. 133, si rinvia alle note alle premesse. 
            - Per il testo dell'art. 3, comma  154,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle premesse.