stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 504

Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-12-1998
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  ed  in particolare
l'articolo  1,  commi  106  e  107,  recante  delega  al  Governo per
l'adeguamento  delle  norme  in materia di ritardi, rinvii e dispense
per il servizio di leva;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
  Sentite le rappresentanze del personale;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della   pubblica   istruzione  e  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Formazione dei contingenti e disponibilita'
  1.  I  cittadini  italiani  maschi  sono  chiamati  alla  leva  nel
trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta' e comunque non
prima  del  raggiungimento  della maggiore eta'; si intende per primo
trimestre  il  periodo gennaiomarzo, per secondo trimestre il periodo
aprilegiugno,  per  terzo  trimestre  il periodo lugliosettembre, per
quarto trimestre il periodo ottobredicembre.
  2.  I  cittadini  dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il
servizio  di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e'
stata  effettuata  la  visita  e,  comunque,  non oltre il successivo
trimestre  in  relazione  alle esigenze funzionali delle Forze armate
determinate  nel  quadro  di  una  gestione  unitaria  delle risorse.
Decorso  inutilmente  tale  periodo  il  cittadino  ha  diritto  alla
dispensa.
  3.  Per  coloro  che  chiedono  di prestare servizio in qualita' di
ausiliari  di  leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve
iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti,
decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione
ai competenti uffici.
  4.  I  cittadini  che  usufruiscono  del  beneficio del ritardo per
motivi  di  studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli
enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.
  5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di
coscienza.  Il  periodo di nove mesi complessivi previsto come limite
massimo  per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a
partire  dall'anno  2000.  Tale  termine  comprende  anche il periodo
necessario  per  il  riconoscimento  della  posizione di obiettore di
coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10,  commi 2  e 3,  delle disposizioni
          sulla promulgazione delle   leggi,   sull'emanazione    dei
          decreti    del    Presidente    della  Repubblica  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato    con  D.P.R.   28 dicembre   1985, n.  1092, al
          solo fine  di facilitare  la lettura   delle   disposizioni
          di    legge    alle quali   e' operato il   rinvio. Restano
          invariati  il valore e  l'efficacia degli atti  legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,  recante:  "Leva  e
          reclutamento     obbligatorio,    nella         Marina    e
          nell'Aeronautica", e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          5 maggio 1964, n. 110, supplemento ordinario.
            -   La   legge   23  dicembre   1996,  n.  662,  recante:
          "Misure  di razionalizzazione  della  finanza    pubblica",
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  28 dicembre 1996,
          n.    303,  supplemento  ordinario.   Il testo dell'art. 1,
          commi 106 e 107, e' il seguente:
            "106. Il  Governo e' delegato  ad emanare,  entro  dodici
          mesi  dalla data  di  entrata   in  vigore  della  presente
          legge,  un  decreto legislativo per    l'adeguamento  delle
          norme di  cui ai capi VIII  e IX del  titolo II  del D.P.R.
          14  febbraio  1964, n.  237, e  successive modificazioni ed
          integrazioni,  in  relazione  al  calo  demografico,   agli
          esuberi   conseguenti    alla  ristrutturazione  in  chiave
          riduttiva  dello  strumento  militare  ed  alla    prevista
          introduzione del servizio civile nazionale".
            "107.  Il  Governo trasmette  alla Camera dei  deputati e
          al  Senato  della  Repubblica    lo  schema    di   decreto
          legislativo      di   cui      al  comma  106,  al     fine
          dell'espressione del   parere da parte    delle  competenti
          commissioni  permanenti,  da rendere entro sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione".
           Nota all'art. 1:
            -  La legge   15   dicembre   1972, n.   772,    recante:
          "Norme   per     il  riconoscimento    dell'obiezione    di
          coscienza", e'   pubblicata   nella Gazzetta  Ufficiale  18
          dicembre 1972, n. 326.