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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 235

Revisione della composizione dei comitati tributari regionali, nonchè istituzione presso il Ministero delle finanze della Consulta tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 9-8-1997
al: 24-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  recante  delega  al  Governo  per l'emanazione di un
decreto  legislativo contenente disposizioni volte sia alla revisione
della   composizione   dei   comitati  tributari  regionali  previsti
dall'articolo  8  della  legge 29 ottobre 1991, n. 358, allo scopo di
garantire   una   adeguata   rappresentanza  dei  contribuenti  e  di
attribuire   compiti   propositivi  ai  medesimi  comitati  sia  alla
istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo
con compiti consultivi e propositivi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 maggio 1997;
  Visto   il   parere   della   commissione   parlamentare  istituita
dall'articolo  3,  comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso
in  data  25  giugno  1997, in applicazione del comma 15 del predetto
articolo 3;
  Tenuto  conto  che,  in  applicazione  del  comma  15  del medesimo
articolo  3,  e'  stata  concessa  la  proroga  di  venti  giorni per
l'adozione  del  predetto parere e che, conseguentemente, a norma del
comma  16  risulta  per  un  uguale  periodo prorogato il termine per
l'esercizio della delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                    Comitati tributari regionali

  1.  All'articolo  8  della  legge  29  ottobre  1991,  n. 358, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comitati tributari
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano";
    b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati
tributari  provinciali.  A questi ultimi si intende comunque riferita
l'espressione ''comitati tributari regionali'' contenuta nel presente
articolo.
  2. I comitati di cui al comma 1:
    a)   concorrono   all'attivita'   di   analisi  delle  condizioni
economicoproduttive  delle  regioni  e  degli  effetti  del  prelievo
tributario  sulle  varie  categorie  dei  contribuenti, anche ai fini
della     programmazione    dell'attivita'    di    accertamento    e
dell'adeguamento  degli  studi  di  settore  alle  realta' economiche
locali;
    b)   esprimono   pareri  e  formulano  proposte  in  merito  alla
semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli
uffici,   anche   ai   fini   del   miglioramento  dei  rapporti  tra
l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
    c)  esprimono  pareri  su  ogni  altra  questione loro sottoposta
dall'amministrazione finanziaria.
  2-bis.  Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali
il  direttore  regionale  delle entrate, che li presiede, i direttori
compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona
della  Guardia  di  finanza  ovvero  il  comandante di legione per le
regioni  nel  cui  capoluogo  non  ha  sede il comando di zona. Sono,
altresi',  componenti dei comitati tributari regionali, per la durata
di  quattro  anni  dalla  nomina  disposta  con decreto del direttore
regionale  delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro;
un  rappresentante  della regione; due rappresentanti delle province;
quattro  rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di
commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato; un rappresentante
delle   organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  dipendenti  piu'
rappresentative  in sede locale; un rappresentante delle associazioni
di   categoria  piu'  rappresentative  in  sede  locale  dei  settori
produttivi    dell'agricoltura,    dell'industria,   del   commercio,
dell'artigianato  e delle cooperative; un rappresentante degli ordini
professionali  dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del
lavoro; un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del
Consiglio  nazionale  forense;  un  rappresentante delle associazioni
delle   banche   e   dei   concessionari   della   riscossione  e  un
rappresentante delle associazioni dei consumatori.";
    c)  nel  comma  3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'adempimento dei propri compiti, il Comitato puo' altresi' acquisire
la  documentazione  ritenuta  necessaria  ed  invitare  a comparire i
contribuenti nonche' i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo
comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il testo  dell'art. 3,  comma 134,  lettera l),  della
          legge    23  dicembre    1996,  n.     662     (Misure   di
          razionalizzazione della  finanza pubblica) e' il seguente:
            "134.   Il   Governo   e'   delegato   ad emanare  uno  o
          piu'   decreti  legislativi      contenenti    disposizioni
          volte  a   semplificare  gli adempimenti dei  contribuenti,
          a modernizzare il  sistema di gestione delle  dichiarazioni
          e  a   riorganizzare  il  lavoro  degli  uffici finanziari,
          in   modo   da   assicurare,  ove  possibile,  la  gestione
          unitaria  delle posizioni  dei singoli  contribuenti, sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-i) (omissis);
            l) revisione della composizione  dei  comitati  tributari
          regionali  di  cui   all'art. 8   della legge   29  ottobre
          1991,    n.  358,    al  fine    di  garantire  un'adeguata
          rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
          comitati  di    compiti propositivi; istituzione  presso il
          Ministero  delle    finanze  di  un   analogo     organismo
          con  compiti consultivi e propositivi".
            -  Il testo  dell'art. 8 della legge 29 ottobre  1991, n.
          358 (Norme per  la  ristrutturazione  del  Ministero  delle
          finanze), come modificato dall'art. 1 del presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art.  8  (Comitati tributari regionali  e delle province
          autonome di Trento   e Bolzano).   - 1.   Sono    istituiti
          nelle    regioni  i    comitati  tributari regionali. Nelle
          province autonome di Trento e Bolzano  sono  istituiti    i
          comitati    tributari   provinciali. A   questi  ultimi  si
          intende   comunque   riferita  l'espressione     ''comitati
          tributari regionali'' contenuta nel presente articolo.
             2. I comitati di cui al comma 1:
            a)    concorrono    all'attivita'    di   analisi   delle
          condizioni economicoproduttive  delle   regioni   e   degli
          effetti   del   prelievo tributario  sulle varie  categorie
          dei contribuenti,  anche ai  fini della      programmazione
          dell'attivita'     di    accertamento    e dell'adeguamento
          degli  studi  di settore  alle  realta'  economiche locali;
            b)     esprimono   pareri    e  formulano    proposte  in
          merito      alla   semplificazione   delle   procedure    e
          all'organizzazione  del  lavoro  degli uffici,    anche  ai
          fini     del    miglioramento      dei    rapporti      tra
          l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
            c)   esprimono   pareri  su  ogni  altra  questione  loro
          sottoposta dall'amministrazione finanziaria.
            2-bis. Sono componenti di  diritto dei comitati tributari
          regionali il direttore  regionale delle entrate,    che  li
          presiede,    i  direttori  compartimentali del territorio e
          delle dogane e il comandante di  zona  della    Guardia  di
          finanza  ovvero  il  comandante di  legione per  le regioni
          nel cui   capoluogo non   ha sede   il comando    di  zona.
          Sono,   altresi',   componenti  dei  comitati     tributari
          regionali, per la durata di  quattro anni   dalla    nomina
          disposta    con    decreto  del    direttore generale delle
          entrate, un rappresentante del   Ministero del  lavoro;  un
          rappresentante    della  regione; due rappresentanti  delle
          province;  quattro   rappresentanti   dei   comuni;      un
          rappresentante  delle  camere  di  commercio,    industria,
          agricoltura    e  artigianato;    un  rappresentante  delle
          organizzazioni     sindacali   dei  lavoratori   dipendenti
          piu' rappresentative in    sede  locale;  un  rappresentate
          delle  associazioni di   categoria   piu'   rappresentative
          in      sede      locale      dei      settori   produttivi
          dell'agricoltura,     dell'industria,     del    commercio,
          dell'artigianato e delle cooperative;    un  rappresentante
          degli   ordini   professionali   dei   commercialisti,  dei
          ragionieri, dei consulenti del  lavoro;  un  rappresentante
          del  Consiglio  nazionale  del  notariato  e  del Consiglio
          nazionale forense;  un  rappresentante delle   associazioni
          delle      banche      e    dei     concessionari     della
          riscossione  e   un rappresentante delle  associazioni  dei
          consumatori.
            3.    Il  comitato   tributario regionale   puo' assumere
          informazioni, dati e notizie  dagli stessi soggetti e negli
          stessi  limiti  previsti  dall'articolo  32,  primo  comma,
          numero    5),  del decreto del Presidente della  Repubblica
          29    settembre   1973,   n.   600.     Dati   e    notizie
          concernenti  singoli  soggetti  possono   essere  richiesti
          solo    se  relativi   a     piu'   posizioni   individuali
          comprese   in  una  serie determinata secondo  le  tecniche
          statistiche  di    campionatura. In tal caso, gli  elementi
          vengono    acquisiti  tramite  gli      uffici   finanziari
          competenti, i  quali provvedono a  trasmetterli ai comitati
          in forma anonima.  Per  l'adempimento dei  propri  compiti,
          il  Comitato    puo'  altresi'  acquisire la documentazione
          ritenuta necessaria ed invitare a comparire i  contribuenti
          nonche'  i  soggetti  di  cui  al predetto art.   32, primo
          comma, n. 5), del decreto n. 600 del 1973".
            - Il testo dell'art. 3, commi  13,  14,  15  e  16  della
          citata legge n.  662/1996, e' il seguente:
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della presente legge  sulla    Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica      italiana,    e' istituita una   commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica  e    dal Presidente della   Camera dei deputati
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla  base  delle designazioni dei gruppi
          medesimi.
            14. Gli schemi   dei  decreti  legislativi  previsti  dai
          commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e
          188  sono trasmessi alla commissione  di  cui  al  comma 13
          per   l'acquisizione   del    parere.    Quest'ultimo    e'
          espresso    entro     trenta   giorni   dalla     data   di
          trasmissione degli schemi dei decreti.
            15. La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si  renda    necessario
          per  la  complessita' della materia   o per il numero degli
          schemi trasmessi   nello stesso periodo    all'esame  della
          commissione.
            16.  Qualora    sia richiesta, ai sensi  del comma 15, la
          proroga per l'adozione del parere, e  limitatamente    alle
          materie   per  cui  essa  sia  concessa,  i    termini  per
          l'esercizio  della delega sono  prorogati di venti  giorni.
          Trascorso    il  termine  di cui al comma  14 ovvero quello
          prorogato  ai sensi  del  comma  15, il  parere  si intende
          espresso favorevolmente".
           Note all'art. 1:
            - Per il testo del citato art.  8 della legge n. 358/1991
          vedi note alle premesse.
            -  Il  testo dell'art.  32, primo  comma, numero  5), del
          D.P.R. 29 settembre     1973,   n.     600    (Disposizioni
          comuni    in    materia   di accertamento delle imposte sui
          redditi), e' il seguente:
            "Per   l'adempimento   dei   loro   compiti gli    uffici
          delle  imposte possono:
             1)-4) (omissis);
            5)  richiedere  agli organi e  alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non  economici, alle societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni e   pagamenti  per
          conto    di    terzi,  ovvero   attivita'   di gestione   e
          intermediazione     finanziaria,     anche      in    forma
          fiduciaria,      la  comunicazione,  anche  in  deroga    a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di    dati e   notizie relativi  a soggetti
          indicati  singolarmente o   per categorie.   Alle  societa'
          ed  enti  di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti
          con gli assicurati  del  ramo    vita,    possono    essere
          richiesti    dati    e   notizie   attinenti esclusivamente
          alla    durata    del   contratto     di     assicurazione,
          all'ammontare   del      premio  e  all'individuazione  del
          soggetto tenuto a corrisponderlo.  Le   informazioni  sulla
          categoria     devono    essere  fornite,  a  seconda  della
          richiesta,   cumulativamente   o  specificamente  per  ogni
          soggetto che  ne  fa  parte.  Questa  disposizione  non  si
          applica   all'Istituto   centrale  di  statistica,     agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del  numero
          7),  all'Amministrazione postale,   alle aziende e istituti
          di credito  per quanto  riguarda i  rapporti con  i clienti
          inerenti  o  connessi   all'attivita'   di   raccolta   del
          risparmio    e  all'esercizio del   credito effettuati   ai
          sensi  della legge  7 marzo 1938, n. 141".