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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 173

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-1997. Gli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r), ed s), 80, comma 1, lettere f), i) ed l) entrano in vigore il 22-6-1997. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2015)
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Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20  della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge
comunitaria  per  il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 91/674/CEE, del Consiglio del 19 dicembre 1991;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il
1994, ed in particolare l'articolo 6, comma 1;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n.  449,  che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 362
del  30 dicembre 1978, recante attuazione dell'articolo 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1975, n. 137, relativo
all'approvazione  di  modelli  di  bilancio  degli enti e imprese che
esercitano assicurazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n.  973,  recante  regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre
1969,  n.  990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
natanti;
  Vista  la  legge  26  febbraio  1977, n. 39, recante modifica della
disciplina   dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
natanti;
  Visto  il  decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione
delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia  societaria,
relative  ai  conti  annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto   il  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  come
modificato  dalla  legge  8  agosto  1995, n. 335, recante disciplina
delle forme pensionistiche complementari;
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  572, recante riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, relativo al regolamento recante semplificazione del procedimento
amministrativo  in  materia  di  assicurazioni private e di interesse
collettivo  di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))