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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 15

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2001)
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Testo in vigore dal: 25-2-1997
al: 1-2-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   4   novembre   1965,   n.   1213,  in  materia
cinematografica,   e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare
l'articolo 45, primo comma, lettera c);
  Visto  il  decreto-legge  14  gennaio  1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
  Visto l'articolo 18, comma 1, della predetta legge;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 21 novembre 1996 e del 30 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i beni culturali e ambientali,
delegato in materia di spettacolo e sport;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Condizioni di ammissibilita'

  1.   Il   premio  puo'  essere  richiesto  dall'esercente  di  sala
cinematografica,  qualificata  sala  d'essai  o  sala delle comunita'
ecclesiali,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  10,  della  legge 4
novembre 1965, n. 1213.
  2. Sono condizioni di ammissibilita':
    a)  aver  svolto nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di
premio,   un   minimo   di   centocinquanta   giorni   di   effettiva
programmazione  se  trattasi  di sala cinematografica al chiuso, o di
sessanta  giorni  se trattasi di sala cinematografica all'aperto o di
sala delle comunita' ecclesiali;
    b)  aver proiettato nell'anno solare, cui si riferisce la domanda
di  premio,  per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione
cinematografica,  film d'essai e cortometraggi di interesse culturale
nazionale.  La  quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale
ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
    c)   aver  riservato  alla  programmazione  di  film  d'essai  di
produzione  italiana  o dei Paesi dell'Unione europea almeno la meta'
dei giorni di programmazione all'interno delle suddette quote;
    d)  se trattasi di sala delle comunita' ecclesiali, oltre ad aver
programmato  film  secondo  le  indicazioni  dell'autorita' religiosa
competente  in  campo  nazionale,  aver riservato almeno il 20% delle
giornate di effettiva
programmazione nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2. Alle sale delle comunita' ecclesiali non
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c);
    e)  aver  presentato  o  inviato  la  domanda  di premio entro il
termine perentorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre
          1965,   n.      1213,   recante   "Nuovo   ordinamento  dei
          provvedimenti  a  favore  della   cinematografia"   e'   il
          seguente:   "10.  Per  'sala  cinematografica'  si  intende
          qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con  uno  o  piu'
          schermi,  autorizzato  ai  sensi  della  presente  legge  e
          adibito a pubblico spettacolo  cinematografico.  Per  'sala
          d'essai'   si   intende  la  sala  cinematografica  il  cui
          titolare, con dichiarazione resa  all'autorita'  competente
          in  materia  di  spettacolo,  si impegna per un periodo non
          inferiore  a  due  anni  a  proiettare   film   d'essai   e
          cortometraggi  di  interesse culturale nazionale per almeno
          il   settanta   per   cento   dei   giorni   di   effettiva
          programmazione   cinematografica   annuale.   La  quota  di
          programmazione e' ridotta al cinquanta  per  cento  per  le
          sale  ubicate  in comuni con popolazione inferiore a 40.000
          abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la  meta'
          dei  giorni  di  programmazione  deve essere riservata alla
          programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei
          Paesi della Comunita' europea.  Per 'sale  delle  comunita'
          ecclesiali' si intendono le sale il cui nulla osta e la cui
          licenza    di   esercizio   siano   rilasciati   a   legali
          rappresentanti   di   istituzioni   o    enti    ecclesiali
          riconosciuti   dallo   Stato,  che  svolgano  attivita'  di
          formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino
          film  secondo  le  indicazioni   dell'autorita'   religiosa
          competente in campo nazionale".