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LEGGE 23 luglio 1896, n. 318

Riflettente la concessione di compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri nazionali (096U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-8-1896
al: 12-7-1906
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono accordati per un decennio, dal giorno in cui la presente legge
andra' in vigore, i compensi di  costruzione  indicati  nei  seguenti
articoli.