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REGIO DECRETO 9 luglio 1896, n. 298

Che determina nuove disposizioni relative agli avanzamenti di classe e di grado nel personale degli Uffici finanziari direttivi. (096U0298)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-8-1896 al: 31-12-1897
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto del 23 gennaio 1896 n. 19;
Veduto il regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col Nostro decreto del 6 febbraio 1896 n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni relative agli avanzamenti di classe e di grado nel personale degli Uffici finanziari direttivi, in base a liste di merito compilate a norma dei Regi decreti 14 novembre 1894 n. 476 e 6 febbraio 1896 n. 32, sono abrogate.