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REGIO DECRETO 30 gennaio 1896, n. XXXII (32)

Che autorizza il comune di Rovigo a riscuotere sulle bevande vinose in fusti, sul mosto e sull'uva, in luogo della tassa comunale per la vendita al minuto dentro la linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del dazio governativo. (9600032R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1896
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Testo in vigore dal:  4-3-1896

Art. 1


Che autorizza il comune di Rovigo a riscuotere sulle bevande vinose in fusti, sul mosto e sull'uva, in luogo della tassa comunale per la vendita al minuto dentro la linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del dazio governativo, in base alla seguente tariffa:

Vino ed aceto in fusti, all'ettolitro . . . . . . . L. 2.65
Mezzo vino, posca, agresto, all'ettolitro . . . . . » 1.30
Mosto, all'ettolitro . . . . . . . . . . . . . . . » 1.80
Uva in quantità maggiore di cinque chilogrammi,
al quintale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.14

Firmato UMBERTO - Contrassegnato Boselli - Visto Calenda.

Registrato alla Corte dei Conti addì 12 febbraio 1896.

Reg. 204. Atti del Governo a f. 120.