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LEGGE 21 giugno 1896, n. 218

Riflettente l'accettazione, da parte delle Provincie, Comuni e Istituzioni pubbliche, di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore. (096U0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1896
al: 17-5-1997
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni  pubbliche  di  beneficenza
non possono accettare lasciti  o  donazioni  di  qualsiasi  natura  o
valore che importino aumento del patrimonio senza autorizzazione  del
Prefetto, il quale provvede agli effetti della legge 5 giugno 1850 n.
1037, previo parere della Giunta provinciale amministrativa. 
 
  Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48  della  legge
19 luglio 1880 n. 5536 sulle concessioni governative.