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DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 196

Disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l'attività della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1996)
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Testo in vigore dal:  16-4-1996 al: 14-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia di assistenza e l'avvio di misure atte a favorire il graduale rimpatrio degli sfollati della ex Jugoslavia, accolti in Italia ai sensi del decreto-legge 24 luglio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;
Considerato che l'evolversi della situazione nei territori della ex Jugoslavia ha determinato il sorgere di ulteriori esigenze, anche in relazione agli accordi internazionali ed europei per il rimpatrio dei profughi, esigenze che si protrarranno oltre l'anno in corso ed a cui non è possibile far fronte con gli attuali finanziamenti;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la prosecuzione degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore del gruppo di minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma di soccorso di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, e ciò sino al rimpatrio degli stessi;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la prosecuzione, per un triennio, dell'attività della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emargi nazione di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354, necessaria per ampliare le ricerche e le rilevazioni finora svolte e formulare ulteriori proposte operative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori della ex Jugoslavia
1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge, nonché quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli stessi, quelli che possano favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio.
3. Gli interventi straordinari di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, possono essere realizzati anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione di bilancio del Ministero dell'interno.