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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 350

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/7/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 1992, n. 390 (in G.U. 26/09/1992, n.227).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
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Testo in vigore dal:  27-9-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze dei profughi sfollati da zone dell'ex Federazione jugoslava, soprattutto attraverso interventi straordinari di carattere umanitario, nonché per assicurare l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale, la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell'Adriatico, il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, della partecipazione italiana al programma Eureka e dell'attività dell'Agenzia spaziale italiana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi straordinari
1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente.
((Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso))
.
2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.
3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.
4. Per le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.
5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.