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DECRETO-LEGGE 4 aprile 1996, n. 189

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonchè per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-4-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1996)
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Testo in vigore dal: 7-4-1996
al: 5-6-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro "La
Fenice" di Venezia;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
disporre  l'erogazione  di  contributi  a favore dei soggetti colpiti
dall'evento  disastroso  verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonche'
interventi  per  il  ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal
medesimo evento;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 1 e del 4 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  i beni culturali e ambientali, di
concerto   con   i  Ministri  dell'interno,  dei  lavori  pubblici  e
dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
       Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"
  1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o
maggiori  danni  a  persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito
dell'incendio  che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonche' per le
operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del
teatro  medesimo,  e'  autorizzato  un primo finanziamento di lire 20
miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
protezione civile - per l'anno 1996.
  2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche'
per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione,
e'  istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal
sindaco,  dal presidente della provincia, dal presidente della giunta
regionale,  dal  magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni
ambientali  e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici
e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante
provinciale  dei  vigili  del  fuoco.  I  predetti componenti possono
delegare  un  proprio  rappresentante  e  la  commissione puo' essere
presieduta,  in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo
delegato.  Il  prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione
rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.
  3.  Alla  realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4,
si  provvede,  anche  in  deroga  ad  ogni disposizione vigente e nel
rispetto  dei  principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante
ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  4.  Con  le  medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del
comune  di  Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran,
individuando   specifiche   norme  di  sicurezza  in  relazione  alle
caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1996,  all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.