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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. 8

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/1/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-1-1996
al: 9-3-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in
un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e,  ad  interim,  Ministro  di  grazia e giustizia e del
Ministro  dei  lavori  pubblici  e  dell'ambiente,  di concerto con i
Ministri  della  sanita',  delle  finanze,  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali,  per  la  funzione  pubblica  e  gli affari
regionali  e  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE,   ed   in   particolare  in  attesa  che  la  Commissione
dell'Unione  europea  stabilisca  in  maniera  puntuale i criteri che
caratterizzano  la  nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2,
comma  1,  lettera  a),  il  presente decreto disciplina le attivita'
finalizzate   al  riutilizzo  dei  residui  derivanti  dai  cicli  di
produzione o di consumo.