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REGIO DECRETO 28 marzo 1895, n. 83

Che approva il testo unico della legge elettorale politica. (095U0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-4-1895
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
             per grazia di Dio e volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' delle facolta' concedute al Nostro Governo  dall'art.  14
della legge 11 luglio 1894 n. 286, di pubblicare un testo unico della
legge elettorale politica; 
 
  Viste le leggi 17 dicembre 1860 n. 4513, 3 luglio 1875 n. 2610,  13
maggio 1877 n. 3830, 22 gennaio 1882 n. 593, 5 luglio 1882,  n.  842,
il testo unico 24 settembre 1882, n. 999, le leggi 30  dicembre  1882
n. 1150, 14 luglio 1887 n. 4711, 25 gennaio 1888 n.  5174,  3  maggio
1888 n. 5381, 30 dicembre 1888 n. 5865, 7  luglio  1889  n.  6173,  5
maggio 1891 n. 210, 28 giugno 1892 n. 315, 10 agosto 1893, 15  agosto
1893 n. 503 n. 449, 11 luglio 1894 n. 286 e 287, 19  luglio  1894  n.
333; 
 
  Visti i Regi Decreti 6 febbraio 1887 n.  4323,  1°  marzo  1888  n.
5247, 10 febbraio 1889 n. 5921, 1° dicembre 1889 n. 6509,  14  giugno
1891 n. 280, 29 ottobre 1891 n. 659, 24  dicembre  1891  n.  735,  13
marzo 1892 n. 97, 20 marzo 1892 n. 198, 22  maggio  1892  n.  271,  5
giugno 1892 n. 287, 9 giugno 1892 n. 293, 4 dicembre 1892 n. 742,  18
dicembre 1892 n. 782, 15 gennaio 1893 n. 12, 5 febbraio 1893  n.  48,
19 febbraio 1893 n. 118, 26 marzo 1893 n. 265, 11 maggio 1893 n. 239,
18 maggio 1893 n. 249, 15 giugno 1893 n. 312, 18 giugno 1893 n.  340,
25 agosto 1893 n. 518, 29 settembre 1893 n. 579, 11 ottobre  1893  n.
613, 29 ottobre 1893 n. 617, 20 novembre 1893  n.  664,  17  dicembre
1893 n. 694, 7 giugno 1894 n. 588, 10 giugno 1894 n. 589,  24  giugno
1894 n. 591, 8 luglio 1894 n. 587, 5 agosto 1894 n. 387, 5  settembre
1894 n. 590, 16 dicembre 1894 n. 579, 13 gennaio 1895 n. 22; 
 
  Veduto il parere del Consiglio di Stato, sentito il  Consiglio  dei
Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico della legge elettorale politica rimane  approvato  il
seguente: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per  essere  elettore  e'  richiesto  il  concorso  delle  seguenti
condizioni: 
 
    1. Di godere, per nascita o per origine,  dei  diritti  civili  e
politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno, ne' per l'altro  degli
accennati  titoli,  appartengono  al  Regno,  se  tuttavia  italiani,
partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenuta
la naturalita' per decreto Reale, e prestato giuramento  di  fedelta'
al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo
ottenendo la naturalita' per legge; 
 
    2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'eta'; 
 
    3. Di saper leggere e scrivere; 
 
    4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli  articoli
seguenti.