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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 (in G.U. 01/04/1995, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 21-7-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di rilanciare le
attivita'  economiche,  adottando  una nuova e piu' snella disciplina
normativa  in  materia  di imprenditorialita' giovanile, di pagamenti
alle  imprese  operanti  nel  Mezzogiorno,  di  ricerca applicata, di
societa'  miste  per  i  pubblici  servizi  e  di forniture e appalti
pubblici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri  del  bilancio  e  della programmazione
economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                    Imprenditorialita' giovanile
  1.  L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle
finalita'  e  degli  obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44,  e'  costituito  dai  territori  di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b,
cosi' come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio  decreto,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro e con il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  le
relative  modalita'  d'attuazione,  anche con riferimento ai benefici
concedibili  e  alle  relative  misure  e  limiti, nel rispetto della
normativa  comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque
garantire  il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici
investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita'
dei  criteri  di  valutazione  delle  domande,  fissando  criteri che
comprendano   la   presentazione  da  parte  dei  richiedenti  di  un
piano-programma  almeno  triennale  e  di  un  bilancio  previsionale
triennale.
  2.  Il  presidente  del comitato istituito ai sensi della normativa
indicata  al  comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto
1994,    una   societa'   per   azioni,   denominata   societa'   per
l'imprenditorialita'   giovanile,  cui  e'  affidato  il  compito  di
produrre  servizi  a  favore di organismi ed enti anche territoriali,
imprese  ed  altri  soggetti economici, finalizzati alla creazione di
nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite
prevalentemente  da  giovani  tra  i  18  e i 29 anni, ovvero formate
esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo
locale.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo alla sua
costituzione,  la  societa'  subentra  altresi'  nelle  funzioni gia'
esercitate  dal  comitato  e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
della   medesima  normativa  e  nei  relativi  rapporti  giuridici  e
finanziari,  ivi  compresa  la titolarita' delle somme destinate alle
esigenze  di  finanziamento del comitato, determinate nella misura di
lire  7  miliardi  e  700  milioni.  La  societa'  puo' promuovere la
costituzione  e  partecipare  al  capitale  sociale di altre societa'
operanti   a   livello  regionale  per  le  medesime  finalita',  cui
partecipano  anche  le  camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  o  le  loro  unioni  regionali,  nonche'  partecipare al
capitale  sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del
capitale  stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi'
partecipare  enti  anche  territoriali,  imprese  ed  altri  soggetti
economici  comprese le societa' di cui all'articolo 11 della legge 31
gennaio  1992,  n.  59,  le  finanziarie di cui all'articolo 16 della
legge  27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo
non  piu'  del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di
categoria  sulla  base  di  criteri  fissati con il decreto di cui al
comma  1.  La  societa'  puo'  essere  destinataria  di finanziamenti
nazionali  e  dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione
agli   aspetti   connessi   alle  esigenze  di  funzionamento,  sara'
disciplinato  sulla  base  di  apposite  convenzioni  con  i soggetti
finanziatori.
  3.  Il  Ministro  del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista
previa  intesa  con  il  Ministro del bilancio e della programmazione
economica   e   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  provvede al versamento delle somme necessarie alla
costituzione  del  capitale sociale iniziale della societa' di cui al
comma  2,  stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle somme
derivanti  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  4.  Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 15, commi 4 e 5, e
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
  4.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995  e  di  lire  300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si
provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno 1994 e
corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi. Il Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica  ripartisce con proprio
decreto,   di   concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  acquisito
previamente  il  parere delle competenti commissioni parlamentari, le
predette  risorse  finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel
rispetto  delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie
comunque  destinate  alle  finalita'  di  cui  al  presente  articolo
affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa'
per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e
prestiti.  La  societa'  puo'  periodicamente  avanzare  richieste di
prelevamento  di  fondi  dal  suddetto  conto, a favore di se stessa,
soltanto  per  le  somme strettamente necessarie per il conseguimento
delle finalita' di cui al comma 2.
  5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata
in  vigore  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a
quando  non  venga  assunto  dalla societa', resta iscritto nel ruolo
transitorio  ad  esaurimento presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo,  e  successive integrazioni e modificazioni. A decorrere
dal  sessantesimo  giorno successivo alla costituzione della societa'
di  cui  al  presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, cosi' come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e'
abrogato.
  6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste
dal  codice  civile  e  da  privilegio speciale, da costituire con le
stesse  modalita'  ed avente le stesse caratteristiche del privilegio
di  cui  all'articolo  7  del  decreto  legislativo luogotenenziale 1
novembre  1944,  n.  367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075,
acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
  6-bis.  Il  Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento,
entro  il  15  maggio,  una  relazione  sull'attuazione  del presente
articolo  e  sull'attivita'  della  societa' per l'imprenditorialita'
giovanile.  Nella  relazione  sono  indicati i dati della gestione di
bilancio,  le  partecipazioni  della  societa'  in altre societa', la
distribuzione  territoriale  degli  incentivi  erogati, il grado e le
modalita'  di  utilizzo  dei  finanziamenti  nazionali  e dell'Unione
europea,  nonche'  i  settori  economici  interessati  e  i risultati
complessivi conseguiti. ((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera a)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui  al  comma  1,  dell'art. 27 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e'
abrogato il presente articolo.