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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 592

Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1994
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Testo in vigore dal:  27-10-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, concernente la conciliazione giudiziale, e, in particolare, il comma 7 che demanda ad apposito regolamento l'emanazione di disposizioni per l'applicazione della disciplina contenuta nello stesso articolo;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, publicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, le modalità di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito;
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario;
Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e l'art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Controversie oggetto di conciliazione
1. Possono formare oggetto di conciliazione le controversie pendenti, anche a seguito di rinvio, dinanzi agli organi del contenzioso tributario, con esclusione di quelle pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di quelle di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.
2. Le prove certe e dirette di cui all'art. 20-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, che non consentono la conciliazione, possono risultare dalle dichiarazioni presentate o dai documenti ad esse allegati, dai questionari, dalle scritture contabili, dai verbali conseguenti ad ispezioni e verifiche eseguite anche nei confronti di altri contribuenti, da qualsiasi altro atto o documento in possesso dell'ufficio o depositato in giudizio dal contribuente.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 4 del D.L. n. 538/1994 aggiunge l'art. 20-bis nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) il cui testo è così formulato:
"Art. 20-bis (Conciliazione). - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.
2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.
4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. Si applica l'art. 1304, primo comma, del codice civile.
7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- L'art. 4 del D.L. n. 538/1994 aggiunge l'art. 20-bis nel D.P.R. n. 636/1972 (per il relativo testo si veda in nota al titolo).
- I DD.MM. 3 maggio 1991 e 9 maggio 1991 recano, rispettivamente: "Modalità di versamento al concessionario delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta" e "Modalità di versamento, tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta e sulle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione dei redditi, nonché delle maggiori imposte sui redditi e delle relative soprattasse dovute in sede di presentazione di dichiarazioni integrative".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito:
"Art. 6 (Distinta dei versamenti diretti). - Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
L'esattoria non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare semprechè nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma".
"Art. 7 (Versamento diretto mediante conti correnti postali). - Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento".
- Si riporta il testo degli articoli 66 e 73 del D.P.R.
n. 43/1988, recante istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657:
"Art. 66 (Riscossione mediante versamenti diretti). - 1.
I concessionari del servizio provvedono alla riscossione mediante versamenti diretti delle imposte di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riscuotibili con tale sistema alla data del 16 ottobre 1986, nonché delle imposte di cui allo stesso art. 3, secondo comma.
2. Con le medesime modalità sono altresì riscosse l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società di persone, nonché i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il decreto previsto nel quinto comma dell'art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere dettate le modifiche rese necessarie dalle disposizioni del presente decreto alle modalità e ai termini stabiliti ai sensi dello stesso art. 38-bis.
3. Per la riscossione delle entrate, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 602 del 1973".
"Art. 73 (Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti). - 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.
3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.
5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.
6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.
7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'art. 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento".
- Il comma 2 dell'art. 11 del regolamento adottato con D.M.
n. 567/1993 prevede che: "L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali".
- Si riporta il testo dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge n. 413 del 1991, concernenti l'istituzione del conto fiscale:
"27. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti a iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.
31. I rapporti tra le aziende e istituti di credito o il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti: detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R.
n. 43 del 1988;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;
d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti e aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la motivazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato un'erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti e alle condizioni seguenti:
a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;
b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possono conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.
37. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43".


Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione:
"Art. 3 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.
4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4.
7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo".
- Per il testo dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 636/1972, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 538/1994, si veda in nota al titolo.