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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 104

Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori
1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte,
alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui è stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.
2. Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi
alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.
3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con
ritardo, nonché su quelle per le quali il concessionario è tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6.
4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutte o in parte di procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 56.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".