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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 592

Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1994
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Testo in vigore dal: 27-10-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 
  Visto l'art.  4  del  decreto-legge  17  settembre  1994,  n.  538,
concernente la conciliazione giudiziale, e, in particolare, il  comma
7 che demanda ad apposito regolamento  l'emanazione  di  disposizioni
per l'applicazione della disciplina contenuta nello stesso articolo; 
 Visti i decreti del Ministro  delle  finanze  3  e  9  maggio  1991,
publicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.  103  del  4
maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro,
le modalita' di pagamento  di  alcune  imposte  sostitutive  mediante
versamento al  concessionario  o  mediante  delega  alle  aziende  di
credito; 
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono  le  modalita'
dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario; 
  Visti gli articoli  66  e  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  e  l'art.  11,  comma  2,  del
regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge
30  dicembre  1991,  n.  413,  concernenti  l'istituzione  del  conto
fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre
1993, n. 567, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31
dicembre 1993, che regolano la  riscossione  e  il  versamento  delle
somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                Controversie oggetto di conciliazione 
  1.  Possono  formare  oggetto  di  conciliazione  le   controversie
pendenti,  anche  a  seguito  di  rinvio,  dinanzi  agli  organi  del
contenzioso tributario, con esclusione  di  quelle  pendenti  dinanzi
alla  Corte  di  cassazione  e  di  quelle  di  cui  all'art.  3  del
decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538. 
  2. Le prove certe e dirette di cui all'art. 20-bis,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,  che
non   consentono   la   conciliazione,   possono   risultare    dalle
dichiarazioni presentate  o  dai  documenti  ad  esse  allegati,  dai
questionari, dalle scritture contabili, dai  verbali  conseguenti  ad
ispezioni  e  verifiche  eseguite  anche  nei  confronti   di   altri
contribuenti,  da  qualsiasi  altro  atto  o  documento  in  possesso
dell'ufficio o depositato in giudizio dal contribuente. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            - L'art. 4 del D.L. n. 538/1994  aggiunge  l'art.  20-bis
          nel  D.P.R.    26  ottobre  1972,  n.  636 (Revisione della
          disciplina del contenzioso  tributario)  il  cui  testo  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  20-bis  (Conciliazione).  - 1. Se la controversia
          involge questioni non risolvibili in base a prove  certe  e
          dirette,  ciascuna  delle  parti  puo'  proporre in udienza
          all'altra parte la conciliazione totale o parziale su  tali
          questioni.   Il  tentativo  di  conciliazione  puo'  essere
          esperito anche dal collegio.  La  conciliazione,  comunque,
          non  da'  luogo  alla restituzione delle somme gia' versate
          all'ente impositore.
             2. Ciascuna delle parti puo' proporre  la  conciliazione
          anche  prima  dell'udienza con atto scritto che deve essere
          comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
             3. L'ufficio puo', comunque,  depositare  in  segreteria
          una  proposta  di  conciliazione  alla  quale  la  parte ha
          previamente  aderito.  In  tal  caso  il  presidente  della
          commissione,  o  altro componente dallo stesso delegato, se
          ravvisa la sussistenza dei presupposti e  delle  condizioni
          di  ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del
          giudizio  per  avvenuta  conciliazione;  la   proposta   di
          conciliazione  e  il  decreto  tengono  luogo  del processo
          verbale di cui al comma 4.  Nell'ipotesi in cui la proposta
          non venga  considerata  ammissibile,  il  presidente  della
          commissione  fissa  l'udienza  di discussione del ricorso o
          rinvia  all'udienza  gia'  fissata.  Il  provvedimento   e'
          depositato  entro  dieci giorni dalla data di presentazione
          della proposta ed entro il ventesimo  giorno  successivo  a
          quest'ultima  data,  nel  caso  in cui la conciliazione sia
          stata  ritenuta  ammissibile,  deve  essere  effettuato  il
          versamento delle somme dovute con le modalita' indicate nel
          comma 4.
             4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e
          la  commissione  ritiene  sussistenti  i  presupposti  e le
          condizioni  di  ammissibilita',  viene   redatto   apposito
          processo  verbale che costituisce titolo per la riscossione
          delle  somme  dovute   mediante   versamento   diretto   da
          effettuare  entro  dieci giorni dalla data dell'udienza; in
          difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             5. In caso di conciliazione le  sanzioni  amministrative
          si  applicano  nella  misura  della  meta' del minimo delle
          somme dovute.
             6. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche  ai  procedimenti dinanzi alla commissione centrale e
          alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello.  In
          quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite
          al  consigliere  istruttore.  Si applica l'art. 1304, primo
          comma, del codice civile.
             7.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le disposizioni occorrenti per l'applicazione del  presente
          articolo".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - L'art. 4 del D.L. n. 538/1994 aggiunge  l'art.  20-bis
          nel  D.P.R.   n. 636/1972 (per il relativo testo si veda in
          nota al titolo).
             - I DD.MM.  3  maggio  1991  e  9  maggio  1991  recano,
          rispettivamente:        "Modalita'    di    versamento   al
          concessionario delle imposte Irpef,  Irpeg  e  Ilor  dovute
          sulla  base di dichiarazioni integrative, per il versamento
          dell'imposta   sostitutiva   sulle   plusvalenze   indicate
          analiticamente  in dichiarazione, nonche' per il versamento
          dell'imposta  sostitutiva  sulla  rivalutazione  dei   beni
          dell'impresa,  sulle  riserve e sui fondi in sospensione di
          imposta" e "Modalita' di versamento,  tramite  delega  alle
          aziende  di  credito, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e
          dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa,  sulle
          riserve  e  sui  fondi  in  sospensione  d'imposta  e sulle
          plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione dei
          redditi, nonche' delle maggiori imposte sui redditi e delle
          relative soprattasse dovute in  sede  di  presentazione  di
          dichiarazioni integrative".
             - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n.
          602/1973  in  materia  di  riscossione  delle  imposte  sul
          reddito:
             "Art.  6  (Distinta  dei  versamenti  diretti).   -   Il
          versamento  diretto  e'  ricevuto dalle esattorie in base a
          distinta di versamento.
             La distinta di versamento deve indicare  le  generalita'
          del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo
          cui  si  riferisce  il  versamento;  per i soggetti diversi
          dalle persone  fisiche,  in  luogo  delle  generalita'  del
          contribuente,  deve  indicare la denominazione o la ragione
          sociale.
             Per  ogni  imposta  e  per  ogni  scadenza  deve  essere
          compilata separata distinta di versamento.
             L'esattoria rilascia quietanza di  pagamento  ed  appone
          sulla  distinta  di  versamento  il  numero della quietanza
          stessa.
             La distinta di versamento e la quietanza debbono  essere
          conformi  ai modelli approvati con decreto del Ministro per
          le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
             L'esattoria  non  puo'  rifiutare  le   somme   che   il
          contribuente  intende versare sempreche' nella distinta non
          risultino assolutamente incerti i dati di  cui  al  secondo
          comma".
             "Art.  7  (Versamento  diretto  mediante  conti correnti
          postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in
          danaro  sull'apposito  conto  corrente  postale   intestato
          all'esattore  su stampati conformi al modello approvato con
          decreto del Ministro per le  finanze  di  concerto  con  il
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale.  In  tal  caso i certificati di
          allibramento e le ricevute relative ai  versamenti  debbono
          contenere  le  indicazioni  previste  dall'art.  6, secondo
          comma, per le distinte di versamento".
             - Si riporta il testo degli articoli 66 e 73 del  D.P.R.
          n.      43/1988,   recante   istituzione  del  Servizio  di
          riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di
          altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma  1,  della
          legge 4 ottobre 1986, n. 657:
             "Art. 66 (Riscossione mediante versamenti diretti). - 1.
          I  concessionari  del  servizio provvedono alla riscossione
          mediante versamenti diretti delle imposte di  cui  all'art.
          3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre  1973,  n. 602, riscuotibili con tale sistema
          alla data del 16 ottobre 1986, nonche' delle imposte di cui
          allo stesso art. 3, secondo comma.
             2. Con le  medesime  modalita'  sono  altresi'  riscosse
          l'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e l'imposta
          locale sui redditi dovute dalle  persone  fisiche  e  dalle
          societa'  di persone, nonche' i versamenti dell'imposta sul
          valore aggiunto, previsti dagli articoli 27, 30  e  33  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. Con il decreto previsto nel quinto comma dell'art. 38-
          bis  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n.   633, possono essere dettate  le  modifiche  rese
          necessarie  dalle  disposizioni  del  presente decreto alle
          modalita' e ai termini stabiliti ai sensi dello stesso art.
          38-bis.
             3. Per la riscossione delle entrate, di cui ai commi 1 e
          2, si applicano le disposizioni contenute  nel  decreto  n.
          602 del 1973".
             "Art. 73 (Versamento delle somme riscosse per versamenti
          diretti).    -  1.  Entro  il quinto giorno successivo allo
          scadere di ogni decade del mese, il  concessionario  versa,
          distintamente  per  imposta,  alla  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli  enti
          destinatari,  l'ammontare delle somme affluite nella decade
          stessa per versamenti diretti al netto delle somme  oggetto
          di  dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma
          2, e 86, comma  5.  Nello  stesso  termine  versa,  tramite
          postagiro,   le   somme  per  le  quali  sia  pervenuta  la
          comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei
          conti correnti postali.
             2.  I  concessionari  indicati  all'art.  31,  comma  1,
          lettere  a)  e  b),  devono  versare  presso  le competenti
          sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente
          in contanti o con  le  modalita'  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art.  230  del  regolamento  per l'amministrazione del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e
          successive  modificazioni,  le  somme  riscosse a titolo di
          imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente
          postale vincolato a favore dello Stato  che  devono  essere
          versate solo tramite postagiro.
             3.  Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese
          cade in  giorno  non  lavorativo,  i  concessionari  devono
          contabilizzare  le  ritenute  alla  fonte riscosse il primo
          giorno lavorativo della terza  decade  come  se  introitate
          nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le
          ritenute  per  le  quali  in  tale  giorno  e' pervenuta la
          comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei
          conti correnti postali.
             4.  Entro  i  cinque  giorni  successivi  alle  scadenze
          previste  dal  comma  1,  il  concessionario trasmette alla
          competente ragioneria provinciale dello Stato una  distinta
          in   triplice   esemplare,   riepilogativa  dei  versamenti
          effettuati separatamente  per  ciascuna  imposta,  due  dei
          quali vengono restituiti con visto di ricevuta.
             5.  Nella  distinta riepilogativa dei versamenti diretti
          deve essere  indicato  l'importo  complessivo  delle  somme
          riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione,
          ove  occorra,  fra  gli  enti  destinatari degli importi di
          rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.
             6. Nella distinta devono  essere  annotati  gli  estremi
          delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle
          casse   degli   enti   destinatari.  Se  il  versamento  e'
          effettuato  a  mezzo  di  conto  corrente  postale,   nella
          distinta  debbono  essere  annotati  gli  estremi  di  tale
          versamento.
             7. Gli interessi maturati sul conto  corrente  vincolato
          di  cui  all'art.  7,  comma  4, devono essere versati alla
          prima scadenza successiva alla comunicazione  dell'avvenuto
          accreditamento".
             -  Il  comma 2 dell'art. 11 del regolamento adottato con
          D.M.
          n.  567/1993  prevede  che:  "L'ammontare  dei   versamenti
          diretti  riscossi  direttamente dal concessionario anche da
          contribuenti non intestatari di conto fiscale  va  versato,
          distintamente  per  imposta,  alla  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato o alle casse  degli  enti
          destinatari  entro  il  terzo  giorno lavorativo successivo
          alla  riscossione  al  netto  della  commissione   di   sua
          spettanza  calcolata secondo i criteri di cui al successivo
          art. 12, nonche' delle altre somme indicate  al  precedente
          comma  1.  Nello  stesso  termine  vanno  versate,  tramite
          postagiro,  le  somme  per  le  quali  sia   pervenuta   la
          comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei
          conti correnti postali".
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 78, commi da 27 a 38,
          della legge n. 413 del 1991, concernenti l'istituzione  del
          conto fiscale:
             "27.  E'  istituito,  a decorrere dal 1 gennaio 1994, il
          conto  fiscale,  la   cui   utilizzazione   dovra'   essere
          obbligatoria  per  tutti i contribuenti titolari di reddito
          di impresa o di lavoro autonomo.
             28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun
          contribuente dovra'  risultare  intestatario  di  un  unico
          conto  sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed
          i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e  all'imposta
          sul  valore  aggiunto.  Per  ovviare a particolari esigenze
          connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali  o
          commerciali,  dislocati  sul  territorio  nazionale, potra'
          essere    consentita    dall'Amministrazione    finanziaria
          l'apertura    di   piu'   conti   intestati   allo   stesso
          contribuente.
             29. Il conto fiscale e' tenuto presso il  concessionario
          del  servizio  della riscossione competente per territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche in
          qualita' di sostituto d'imposta, direttamente  versate  dai
          contribuenti o conseguenti a iscrizione a ruolo.
             30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio della riscossione, i
          soggetti  di  cui  al  comma 27 possono effettuare, entro i
          termini di scadenza, i  versamenti  di  cui  al  comma  29,
          esclusi  quelli  conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante
          delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di  cui
          all'art.  54  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, e
          successive  modificazioni.    Le  deleghe  possono   essere
          conferite  anche  ad una delle casse rurali ed artigiane di
          cui al testo unico approvato con regio  decreto  26  agosto
          1937,  n.  1706,  modificato  dalla legge 4 agosto 1955, n.
          707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
          La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso  una
          dipendenza    dell'azienda    delegata   sita   nell'ambito
          territoriale del concessionario dipendente.
             31. I rapporti tra le aziende e istituti di credito o il
          competente  concessionario  saranno  regolati   secondo   i
          seguenti criteri:
               a)  accreditamento  delle  somme  incassate e consegna
          della relativa documentazione al competente  concessionario
          del  servizio  della  riscossione non oltre il terzo giorno
          lavorativo successivo al versamento;
                b)  pagamento  in  favore dell'azienda od istituto di
          credito, per ogni operazione di incasso effettuata,  di  un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante  al  competente concessionario ai sensi dell'art.
          61, comma 3, lettera a), del D.P.R.   28 gennaio  1988,  n.
          43,  escluso  ogni  altro  onere  aggiuntivo  a  carico del
          contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti:
          detto  compenso  percentuale  e'  a   totale   carico   del
          concessionario  competente  e  non  costituisce elemento di
          valutazione per la  revisione  e  la  rideterminazione  dei
          compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R.
          n. 43 del 1988;
               c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle
          somme  incassate  da  parte  dell'erario e degli altri enti
          interessati, saranno  coordinati  gli  attuali  termini  di
          versamento  delle imposte di cui al comma 28 per consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e contabilizzazione delle somme incassate,  fermo  restando
          che  il  riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
          parte del concessionario entro il terzo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello  di  cui alla lettera a) del presente
          comma;
               d) invio periodico  al  competente  concessionario  da
          parte  degli  istituti  e  aziende  di credito, su supporti
          magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli  stessi
          istituti ed aziende;
               e)  nel  caso  di accreditamento all'ente beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          D.P.R.  28  gennaio  1988,  n.  43.    Il concessionario ha
          l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la  quota
          parte  di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a
          tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.
             32.  I  concessionari  del  servizio  della  riscossione
          devono  aggiornare  i  conti  di  cui al presente articolo,
          entro il mese successivo, con la motivazione dei versamenti
          e debbono inviare annualmente ai contribuenti  un  estratto
          conto.  Nei  casi  in  cui  il contribuente non ha indicato
          correttamente  il  codice  fiscale  ovvero  ha   effettuato
          un'erronea  imputazione,  il  conto  deve essere aggiornato
          entro i tre mesi successivi.
             33. I  concessionari  del  servizio  della  riscossione,
          nella   qualita'   di   gestori   dei  conti  di  cui  alle
          disposizioni  dal  comma  27  al  comma  30  del   presente
          articolo,  sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
          ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
          limiti e alle condizioni seguenti:
               a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata
          entro  sessanta  giorni  sulla  base di apposita richiesta,
          sottoscritta dal contribuente ed attestante il  diritto  al
          rimborso,   o   di   apposita   comunicazione  dell'ufficio
          competente;
               b)  il  rimborso  sara'  erogato  senza prestazione di
          specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore  al
          10%  dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi
          quelli conseguenti a  iscrizione  a  ruolo,  al  netto  dei
          rimborsi  gia'  erogati,  nei  due  anni precedenti la data
          della richiesta;
               c) il rimborso di importo superiore al limite  di  cui
          alla  lettera  b)  del  presente comma sara' erogato previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate   all'art.   38-bis,
          secondo  comma,  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 633, e
          successive modificazioni, di durata  quinquennale.  Non  e'
          dovuta  garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto
          sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
               d) le somme da rimborsare  dovranno  essere  prelevate
          dagli   specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora  versati
          all'erario.
             34.  La  misura  dei  compensi  per  la  erogazione  dei
          rimborsi  sara'  determinata  in  base  ai  criteri fissati
          dall'art. 1, comma 1, lettera f),  n.  7),  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657.
             35.  In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici dell'Amministrazione finanziaria  in  modo  che  gli
          uffici   competenti   possono   conoscere  lo  stato  della
          riscossione dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera'  al
          collegamento   diretto   con   l'anagrafe   tributaria  dei
          concessionari  della  riscossione,  per  il   tramite   del
          Consorzio nazionale dei concessionari.
             36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n.
          69,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 aprile
          1989, n. 154, e' abrogato.
             37. A decorrere dal  1  gennaio  1993,  i  concessionari
          della  riscossione,  nella qualita' di gestori dei conti di
          cui al presente articolo, sono autorizzati  ad  erogare,  a
          carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
          previsti  dal  comma 33 in sede di prima applicazione della
          presente  legge,   i   contribuenti   potranno   richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo non superi i limiti  di  lire  20  milioni  nel
          1993,  di  lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
             38.  Entro  il  30  giugno  1992,  saranno   emanati   e
          pubblicati,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, i  regolamenti  interministeriali  dei
          Ministri  delle  finanze  e  del tesoro per l'attuazione di
          quanto previsto dal comma  27  al  comma  37  del  presente
          articolo  secondo  i  criteri ivi enunciati. Con gli stessi
          regolamenti    potra'    essere    prevista    l'estensione
          dell'utilizzo  del  conto  fiscale  anche  ad altri tributi
          diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul  valore
          aggiunto,  nonche',  al  fine di consentire una piu' rapida
          acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione  dei
          termini  di  versamento  dei  versamenti  diretti  riscossi
          direttamente  dai  concessionari  con conseguente revisione
          della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
          lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43".

    
          Note all'art. 1: 
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n.  538/1994,
          recante  disposizioni  fiscali  urgenti   in   materia   di
          accertamento, contenzioso,  potenziamento  degli  organici,
          controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti,  al  fine
          di contrastare l'evasione e la corruzione: 
             "Art. 3 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.  Le
          liti fiscali, pendenti alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto dinanzi  alla  commissione  tributaria  di
          primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a
          domanda del ricorrente: 
               a) con il pagamento della somma di lire 150  mila,  se
          la lite e' di importo fino a lire 2 milioni; 
               b) con il pagamento di una somma  pari  al  dieci  per
          cento del valore  della  lite,  se  questo  e'  di  importo
          superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni. 
             2. I pagamenti previsti  nel  comma  1  sono  effettuati
          mediante versamento in conto corrente postale per le  somme
          di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle
          norme  sull'autoliquidazione  per  le  somme  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma 1. I  versamenti  affluiscono
          ad   apposito   capitolo   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata. 
             3. Ai fini del presente articolo: 
               a)  per  lite  fiscale  si  intende  la  contestazione
          relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione  di
          sanzioni impugnato  considerando,  comunque,  lite  fiscale
          autonoma quella relativa  all'imposta  sull'incremento  del
          valore degli immobili; 
               b) per  valore  della  lite  si  intende  l'importo  a
          qualsiasi titolo preteso  con  l'atto  di  imposizione;  il
          valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e
          donazioni, di registro, ipotecaria,  catastale  e  comunale
          sull'incremento di  valore  degli  immobili  e'  costituito
          dall'imposta relativa  al  maggiore  imponibile  accertato,
          dagli interessi e dalle eventuali sanzioni  irrogate  nello
          stesso atto impugnato. 
             4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino  al  15
          dicembre 1994; tuttavia, qualora  sia  stata  gia'  fissata
          udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono
          sospesi all'udienza medesima a richiesta  del  contribuente
          che dichiari di volersi  avvalere  delle  disposizioni  del
          presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma
          1 estingue il giudizio. 
             5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento  e'
          previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi  di
          pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a  ruolo
          o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono
          riscosse  a  titolo  definitivo.  La  definizione  non  da'
          comunque luogo alla restituzione delle somme  eventualmente
          gia' versate dal ricorrente. 
             6. Le liti di  cui  al  presente  articolo  non  possono
          essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4. 
             7. Con regolamento, da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le modalita' per la presentazione delle domande di  cui  al
          comma 1, le procedure per il controllo delle  stesse  e  le
          modalita' per l'estinzione dei giudizi, e  le  altre  norme
          occorrenti per l'applicazione del presente articolo,  fermo
          restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo
          il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di  pagamento  in  misura
          inferiore a quella  dovuta,  qualora  sia  riconosciuta  la
          scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione
          del pagamento medesimo". 
             - Per il testo dell'art. 20-bis del D.P.R. n.  636/1972,
          introdotto dall'art. 4 del D.L. n.  538/1994,  si  veda  in
          nota al titolo.