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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 576

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie "base" e "certificata" della patata da semina.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/10/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1994)
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Testo in vigore dal: 30-10-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita' sementiera;
  Vista la legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  cosi'  come modificato ed integrato dai decreti del Presidente
della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10
giugno 1987, n. 308;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti i progressi che si sono  registrati  in  questi  ultimi  anni
nella   produzione   di  "seme  nazionale"  con  livelli  qualitativi
certificabili abbastanza soddisfacenti;
  Viste le  condizioni  aggiuntive  o  piu'  severe  che  sono  state
previste in sede comunitaria cui debbono soddisfare le colture per la
produzione di classi comunitarie di patate di base;
  Vista  la  richiesta  inoltrata  dalle  categorie professionali del
settore,  intesa  a  suddividere   le   categorie   commerciali   dei
tuberi-seme   di   patate   "base   e   certificata"   in  classi  di
commercializzazione per il Base, S - SE - E, e per il certificato,  A
e B, atte a garantire un maggiore controllo della qualita' mettendo i
produttori  italiani di patate da seme sullo stesso livello di quelli
europei;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 21, punto IV, del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, e' cosi' modificato dal seguente:
  "IV) Tuberi-seme di patate:
    A)  Tuberi-seme  di  base  che  si  suddividono  nelle  classi di
commercializzazione S - SE - E.
    B) Tuberi-seme certificati che si  suddividono  nelle  classi  di
commercializzazione A - B".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: "Disciplina
          dell'attivita' sementiera".
             - La legge 20  aprile  1976,  n.  195  (Sementi  per  le
          colture  erbacee,  ortive-materiali  di  moltiplicazione da
          fiore e da  orto),  reca  modifiche  ed  integrazioni  alla
          citata legge 25 novembre 1971, n.  1096.
             -  Il D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: "Regolamento
          di esecuzione  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,
          concernente  la disciplina della produzione e del commercio
          delle sementi".
             - Il D.P.R. 1 ottobre 1981, n.  809,  ed  il  D.P.R.  18
          gennaio  1984, n. 27, recano: "Modificazioni al regolamento
          di esecuzione  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,
          concernente  la disciplina della produzione e del commercio
          delle sementi".
             - Il D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308, reca: "Modificazioni
          agli allegati VI e VII al regolamento di  esecuzione  della
          legge   25   novembre   1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
          dell'attivita' sementiera".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede
          che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si trascrive il punto IV dell'art.  21  del  D.P.R.  8
          ottobre  1973,  n.  1065,  nella  versione antecedente alla
          sostituzione ad opera del decreto qui pubblicato:
             "IV) Tuberi-seme di patate:
               A) Tuberi-seme di base.
               B) Tuberi-seme certificati".