stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 526

Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/9/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-9-1994
al: 11-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale ed  in
particolare l'art. 6 concernente l'individuazione,  mediante  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie  di  opere
in grado  di  produrre  rilevanti  modificazioni  all'ambiente  e  da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e in data 27 dicembre 1988, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 4 del  5  gennaio  1989,  riguardanti,  rispettivamente,
regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale  di  cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 449, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in  materia  di  danno  ambientale  e
norme tecniche per la redazione degli studi di impatto  ambientale  e
la formulazione del giudizio di  compatibilita'  di  cui  all'art.  6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi dell'art. 3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,  n.
377; 
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale
prevede  che  la  prospezione,  la  ricerca  e  la  coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare  alla  valutazione
di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e  con
le procedure previsti dalla normativa vigente; 
  Visti gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,  i
quali apportano modifiche alla legge 6 gennaio 1957, n.  6,  ed  alla
legge 21 gennaio 1967, n. 613, le quali disciplinano le attivita'  di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; 
  Visti i due decreti del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 6 agosto  1991,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, i quali in  attuazione  delle
disposizioni dell'art. 13 della citata legge 9 gennaio  1991,  n.  9,
riguardano,  rispettivamente  norme  transitorie  per  garantire   la
continuita' operativa nel  settore  petrolifero  e  approvazione  del
nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e  per
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220; 
  Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 febbraio 1993; 
  Vista la nota n. 4234/VIA/A.O.13.M. in data 2 giugno 1993,  con  la
quale  il  direttore  generale  del  Servizio   valutazione   impatto
ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo  stato
dell'ambiente del Ministero  dell'ambiente  dichiara  di  condividere
quasi tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, specificando  nel
contempo i motivi per cui  talune  osservazioni  non  possono  essere
accolte; 
  Ritenuto di dover  condividere  quanto  dichiarato  nella  predetta
nota; 
  Visto l'art. 1, commi 10 e 11, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  recante  interventi  correttivi  della  finanza  pubblica   che
prevedono il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle  funzioni
del Ministero della marina mercantile in materia di tutela  e  difesa
dell'ambiente marino e dell'ispettorato centrale per  le  difesa  del
mare dello stesso Ministero; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1994; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Permessi di prospezione 
 1. Il conferimento del permesso di prospezione  di  cui  all'art.  3
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' subordinato  alla  pronuncia  di
compatibilita' ambientale di cui all'art.  6  della  legge  8  luglio
1986, n. 349. Lo  studio  di  impatto  ambientale  da  allegare  alla
domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale deve essere redatto
secondo lo schema di cui agli allegati II/ A  e  II/  B  al  presente
regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso. 
  2. La pronuncia di compatibilita' ambientale non occorre: 
    a) nel caso in cui il richiedente  nell'istanza  di  permesso  si
impegni espressamente  a  non  effettuare  attivita'  di  prospezione
all'interno delle aree di cui all'allegato I al presente regolamento,
che fa parte integrante del regolamento stesso; 
    b) per istanze di permessi di  prospezione  i  cui  programmi  di
lavoro comprendano  esclusivamente  rilievi  geologici  in  campagna,
misure    gravimetriche,    magnetometriche,    paleomagnetiche     e
sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti  con
aerei o satelliti. 
  3. Ai fini della verifica della  sussistenza  delle  condizioni  di
esclusione  di  cui  al  comma  2,  il  richiedente  il  permesso  di
prospezione deve trasmettere al Ministero  dell'ambiente  -  Servizio
valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata
cartografia, nonche' gli altri elementi necessari per l'effettuazione
della  verifica  medesima.  Tale   verifica   e'   effettuata   dalla
commissione  per  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di   cui
all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.  Note alle premesse:
   -  L'art.  87,  comma  quinto,  della  Costituzione  conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare  le  leggi  e  di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
   - La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del Ministero
dell'ambiente  e  norme in materia di danno ambientale". Si trascrive
il testo del relativo art. 6:
   "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge  il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo
all'attuazione delle direttive  comunitarie  in  materia  di  impatto
ambientale.
   2.   In   attesa   dell'attuazione   legislativa  delle  direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e  le
categorie  di  opere  in  grado  di  produrre rilevanti modificazioni
dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni  di  cui  ai
successivi  commi  3,  4  e  5,  sono  individuate  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio   dei   Ministri,   adottata   su   proposta  del  Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui  al  successivo
art.  11,  conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
   3. I progetti delle opere  di  cui  al  precedente  comma  2  sono
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente,
al  Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali  e  alla regione
territorialmente interessata, ai fini della valutazione  dell'impatto
sull'ambiente.   La   comunicazione   contiene   l'indicazione  della
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi
e solidi, delle dimissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera  e
delle  emissioni  sonore  prodotte  dall'opera,  la  descrizione  dei
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni  all'ambiente  ed  i
piani  di  prevenzione  dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio
ambientale.  L'annuncio  dell'avvenuta  comunicazione   deve   essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella
regione  territorialmente  interessata,  nonche'  su  un quotidiano a
diffusione nazionale.
   4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione  interessata,  di
concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali, si
pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  nei  successivi  novanta
giorni,  decorsi  i  quali  la procedura di approvazione del progetto
riprende il suo corso, salvo proroga  deliberata  dal  Consiglio  dei
Ministri  in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela  culturale  o  paesaggistica,  il
Ministro  dell'ambiente  provvede  di  concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali.
   5. Ove il Ministro competente alla  realizzazione  dell'opera  non
ritenga  di  uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente,
la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
   6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di  cui  al  comma  3,  il
Ministro  dell'ambiente  ravvisi  comportamenti  contrastanti  con il
parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4,
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di  equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
   7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali
e ambientali nelle materie di sua competenza.
   8.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali, nel caso
previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno  1985,
n.  312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n.
431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con
il Ministro dell'ambiente.
   9.  Qualsiasi  cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'
presentare,  in  forma  descritta,  al  Ministero  dell'ambiente,  al
Ministero   per   i  beni  culturali  e  ambientali  e  alla  regione
interessata istanze, osservazioni  o  pareri  sull'opera  soggetta  a
valutazione  di  impatto  ambientale,  nel  termine  di trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto".
   - Il testo dell'art.  3  del  D.P.C.M.  10  agosto  1988,  n.  377
(Regolamentazione  delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il
seguente:
   "Art. 3 (Norme tecniche  integrative).  -  1.  Le  norme  tecniche
integrative  della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto,
concernenti la redazione degli  studi  di  impatto  ambientale  e  la
formulazione  dei  giudizi di compatibilita' di cui all'art. 6, comma
4, della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  in  relazione  a  ciascuna
categoria  di  opere,  sono  emanate  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico  di
cui  all'art.  11  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, entro novanta
giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente decreto".
   - Gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme
per  l'attuazione  del  nuovo  Piano  energetico  nazionale:  aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) sono i seguenti:
   "Art. 3 (Permesso di prospezione). - 1. Il permesso di prospezione
e'   accordato,   previa   domanda   da   presentare   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o
giuridiche   che  dispongano  di  capacita'  tecniche  ed  economiche
adeguate.
   2. Il permesso di prospezione e' accordato a soggetti  italiani  o
di  altri  Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a
condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi.
   3. Il  permesso  di  prospezione  e'  accordato  con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la
provincia   autonoma   di   Trento   o  di  Bolzano  territorialmente
interessata, di  concerto,  per  le  rispettive  competenze,  con  il
Ministro  dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per
quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da  svolgere
nell'ambito  del  demanio  marittimo,  del  mare territoriale e della
piattaforma  continentale,  nel  rispetto  degli  impegni   contratti
dall'Italia   in   sede  di  accordi  internazionali  per  la  tutela
dell'ambiente marino.
   4. La domanda di permesso  di  prospezione  in  mare  deve  essere
corredata  da  opportuno  studio  ingegneristico  circa  la sicurezza
ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti  con
effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente
intende adottare per evitare tali rischi".
   "Art.  4 (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione). - 1. La
prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi  e'  vietata
nelle  acque  del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole
Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni  in
atto".
   "Art.  5  (Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti). - 1.
Il permesso di ricerca e'  esclusivo  ed  e'  accordato,  sentita  la
regione   o   la   provincia   autonoma   di   Trento  o  di  Bolzano
territorialmente  interessata  e  previa  domanda  da  presentare  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone
fisiche  o  giuridiche che dimostrino la necessaria capacita' tecnica
ed economica e possiedano o  si  impegnino  a  costituire  in  Italia
strutture   tecniche   ed   amministrative  adeguate  alle  attivita'
previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di
accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
   2. Il permesso di ricerca e' accordato a soggetti  italiani  o  di
altri  Stati  membri  della  Comunita'  economica europea, nonche', a
condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi".
   "Art. 6 (Conferimento del permesso di ricerca,  sue  dimensioni  e
durata).  -  1.  Il  permesso di ricerca e' accordato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la  regione  o
la  provincia  autonoma  di  Trento  o  di  Bolzano  territorialmente
interessata  di  concerto,  per  le  rispettive  competenze,  con  il
Ministro  dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per
quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da  svolgere
nell'ambito  del  demanio  marittimo,  del  mare territoriale e della
piattaforma continentale.
   2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale  da  consentire
il  razionale  sviluppo  del programma di ricerca e non puo' comunque
superare l'estensione  di  100.000  ettari.  Nell'area  del  permesso
possono  essere  comprese  zone  adiacenti  di  terraferma e di mare.
Possono essere accordati  ad  uno  stesso  soggetto,  direttamente  o
indirettamente,  piu'  permessi di ricerca purche' l'area complessiva
dei permessi accordati in terraferma  non  risulti  superiore  ad  un
milione  di  ettari.  Restano  in  vigore le disposizioni di cui agli
articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21  luglio  1967,  n.
613.
   3.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni  sufficienti
e configurazione razionale in relazione alle finalita' ottimali della
ricerca,  ha  facolta' di non accordare il permesso di ricerca fino a
quando non si renda possibile  l'accorpamento  dell'area  stessa  con
aree finitime.
   4. La durata del permesso e' di sei anni.
   5.  Il  titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe
di tre anni ciascuna, se ha adempiuto  agli  obblighi  derivanti  dal
permesso stesso.
   6.  Al  titolare  del  permesso puo' essere accordata un'ulteriore
proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano  ancora
in  corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non
imputabili a sua inerzia,  negligenza  o  imperizia.  La  proroga  e'
accordata  per  il  tempo  necessario  al  completamento dei lavori e
comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il  decreto  di
proroga   e'   approvato   il   programma   tecnico   e   finanziario
particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.
   7.  Al  titolare  del permesso che sia stato dichiarato decaduto o
che abbia  rinunciato  volontariamente  al  permesso  prima  di  aver
assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non puo' essere accordato
un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla
cessazione del permesso precedente.
   8.  Il  termine  per l'inizio dei lavori da parte del titolare del
permesso,  da  stabilirsi  nel  permesso  stesso,  non  puo'   essere
superiore  a  dodici  mesi  dalla  comunicazione  del permesso per le
indagini geologiche e a quarantotto mesi  dall'inizio  delle  stesse,
per le perforazioni.
   9.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del
titolare del permesso che provi  di  non  aver  potuto  rispettare  i
termini  stessi  per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui
non imputabili, per il tempo strettamente necessario  al  superamento
delle  cause  e  comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle
prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.
   10. Qualora nel corso del permesso di ricerca  le  amministrazioni
competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti
che  comportino la sospensione dell'attivita' di ricerca, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  puo'  disporre  con
decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del
permesso,  ai  soli fini del computo della durata dello stesso, resti
sospeso per il tempo strettamente  necessario  per  ottemperare  agli
adempimenti  stessi.  Correlativamente,  per lo stesso periodo, sara'
sospeso il relativo canone.
   11. Ove  sussistano  gravi  motivi  attinenti  al  pregiudizio  di
situazioni   di   particolare   valore   ambientale   o  archeologico
monumentale, il permesso di ricerca puo' essere  revocato,  anche  su
istanza  di  pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini
ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8,  9  e  10,  si  applicano
anche  ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco
nazionale o riserva marina".
  "Art. 7  (Rinvenimento  di  altre  risorse  naturali).  -  1.  Agli
obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'art. 9 della
legge  11  gennaio  1957,  n.  6, e all'art. 22 della legge 21 luglio
1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sono aggiunti i
seguenti:
     a)  comunicare   all'ufficio   nazionale   minerario   per   gli
idrocarburi  o  alla  sezione  competente,  entro quindici giorni, il
rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche  non  salate,  di
sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;
     b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero
dell'idustria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di  intesa, ove
occorra, con altri organi dello  Stato  interessati,  ai  fini  della
conservazione  delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per
la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un  evidente
interesse economico.
   2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli
obblighi  di  cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
   3.   Ove   il   rinvenimento   di   risorse   naturali  dia  luogo
all'assegnazione di un titolo  di  sfruttamento  minerario  per  tali
sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le
ha  rinvenute,  questi  ha  diritto  a ricevere dal nuovo titolare un
indennizzo che, salvo accordo tra le  parti,  sara'  determinato  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base
di  criteri  che  tengano  conto,  nei  limiti eventualmente posti da
criteri di economicita' delle risorse stesse, degli  oneri  sostenuti
per il rinvenimento".
   "Art.   8   (Programma  unitario  di  lavoro).  -  1.  L'autorita'
amministrativa  competente  puo'  autorizzare,  sentito  il  Comitato
tecnico  per  gli  idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un
programma unitario di lavoro nell'ambito di piu' permessi  quando  il
particolare  impegno  tecnico  e finanziario dei lavori programmati e
l'omogeneita' degli obiettivi rendano piu' razionale  la  ricerca  su
base unificata.
   2.  L'autorizzazione  a  realizzare  i programmi unitari di lavoro
rende privi di effetto gli impegni  di  lavoro  e  di  spesa  assunti
precedentemente  dai  singoli  titolari  relativamente  ai rispettivi
permessi e puo' comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
   3.  La  mancata  esecuzione,  totale  o  parziale,  del  programma
unitario  di  lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il
programma stesso si riferisce.
   4. La riduzione obbligatoria puo' essere operata,  previo  accordo
degli interessati, su qualsiasi porzione delle areee cui si riferisce
il programma unitario".
   "Art. 9 (Concessione di coltivazione. Disposizioni generali). - 1.
Al  titolare  del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o
piu'  pozzi,  abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o  gassosi   e'
accordata  la  concessione di coltivazione se la capacita' produttiva
dei  pozzi  e  gli  altri  elementi  di   valutazione   geo-mineraria
disponibili  giustificano  tecnicamente ed economicamente lo sviluppo
del giacimento scoperto.
   2. Alle  concessioni  di  coltivazione  si  applica  il  comma  11
dell'art. 6.
   3.  L'area  della  concessione  deve  essere tale da consentire il
razionale sviluppo del giacimento scoperto.
   4. Su richiesta dei titolari dei permessi, puo'  essere  accordata
un'unica  concessione  di  coltivazione su un'area ricadente su due o
piu' permessi adiacenti quando  cio'  corrisponda  alle  esigenze  di
razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la
concessione puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.
   5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di
sviluppo del giacimento.
   6.  Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 21 luglio 1967,
n. 613, in materia di contitolarita' si estendono alle concessioni di
coltivazione, in quanto applicabili.
   7. Le  disposizioni  dei  commi  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto
dell'art.  27  della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche
alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.
   8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i
due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al
concessionario possono essere concesse, oltre alla  proroga  prevista
dall'art.  29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o piu' proroghe
di  cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e
di ricerca e se ha adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti  dalla
concessione o dalle proroghe.
   9. Il terzo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613,
e' sostituito dai seguenti:
   'Ove  vengano  offerti  all'ENI  idrocarburi  gassosi estratti dal
sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale  e
della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate
mediante trattativa diretta fra le parti.
   Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno
tener  conto  del  prezzo del gas di importazione, della qualita' del
gas, delle condizioni  di  fornitura,  di  un'adeguata  remunerazione
degli   investimenti  complessivi  dei  produttori  e  dei  costi  di
esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture
di  trasporto   necessarie   per   l'allacciamento,   se   a   carico
dell'acquirente.
   In  caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita
saranno definite dal  Comitato  interministeriale  dei  prezzi  (CIP)
sentite le parti'.
   10.  Nei  casi di contitolarita' della concessione di coltivazione
si applica l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221".
   "Art. 10 (Nuove tecnologie). - 1. Qualora, a causa di  difficolta'
di  ordine  tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di
un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite
all'esperienza industriale, l'attuazione  prolungata  di  particolari
prove  o  l'effettuazione  di  studi  di  fattibilita'  di  rilevante
impegno,  puo'  essere  presentato  dall'interessato,  in  luogo  del
prescritto  programma  di  sviluppo,  un programma provvisorio in cui
siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonche'  il
tempo necessario alla loro realizzazione.
   2.  L'esecuzione  del programma provvisorio di cui al comma 1, con
la fissazione del relativo periodo di realizzazione,  e'  autorizzata
dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
   3. Entro quindici giorni dalla scadenza  del  periodo  di  cui  al
comma  2,  l'interessato e' tenuto a presentare, a pena di decadenza,
il programma definitivo di sviluppo e  di  coltivazione  nelle  forme
prescritte".
   "Art.  11  (Innovazione  tecnologica  nelle  attivita'  di ricerca
mineraria e coltivazione). - 1. I progetti  concernenti  lo  sviluppo
dell'innovazione  tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e
di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con  particolare
riferimento  all'incremento  della  produzione  e  del recupero degli
stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli
anni 1991, 1992 e 1993, possono essere  ammessi  in  via  prioritaria
alle  agevolazioni  di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17
febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il
coordinamento   della   politica   industriale   (CIPI),    integrato
nell'occasione   dal  Ministro  dell'ambiente,  emana  le  necessarie
direttive. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  non  sono
cumulabili  con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni ed integrazioni".
   "Art.  12  (Vettoriamento  del  gas  naturale).  -  1. Le societa'
proprietarie  di  metanodotti  provvederanno  al  vettoriamento   nel
territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato
in   stabilimenti   delle   societa'   produttrici,   delle  societa'
controllate, delle societa' controllanti, o di societa' sottoposte al
controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o  alle  imprese
di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n.
2578,  che  esercitano  le  attivita' di cui all'art. 1, primo comma,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le  societa'  controllate  sono
quelle  individuate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e
3), del codice civile.
   2. Il gas da vettoriare dovra'  rientrare  nel  normale  campo  di
intercambiabilita'    ed    avere    adeguate    caratteristiche   di
trasportabilita' e di contenuto di sostanze nocive. Il  vettoriamento
sara'  effettuato  compatibilmente  con  le capacita' di trasporto, i
programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di
trasporto.
   3.  Le  condizioni  e  il  corrispettivo  per   il   servizio   di
vettoriamento  saranno  concordati  tra  le  parti  tenendo  conto di
un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio,
dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la  determinazione
dei  compensi  di  vettoriamento  e  dei conseguenti livelli, nonche'
dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di  mancato  accordo
tra  le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal
CIP, sentite le parti".
   "Art. 13 (Normativa di raccordo e  disciplinari-tipo).  -  1.  Con
decreti    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianatoda emanarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sentito  il comitato tecnico per gli
idrocarburi e la geotermia, sono  determinate  le  norme  transitorie
destinate   a   garantire   la   continuita'  operativa  nel  settore
petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo  per  i  permessi  di
prospezione  e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui
al presente capo".
   "Art. 14 (Norme abrogate). - 1. A decorrere dalla data di  entrata
in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
     a)  articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo;
6;  7  e  13  della  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
modificazioni;
    b)  articoli  9;  16,  primo  comma;  17, terzo comma; 19, primo,
quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo  e
secondo  comma;  27,  primo,  secondo  e settimo comma; e 55, secondo
comma,  della  legge  21  luglio   1967,   n.   613,   e   successive
modificazioni".
   -  Il  testo  dell'intero art. 1, della legge 28 febbraio 1992, n.
220 (Interventi per la difesa del mare), e' il seguente:
   "Art.  1  (Valutazione   dell'impatto   sull'ambiente   marino   e
costiero).  - 1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale,
ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  oltre  agli
interventi  gia'  individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.
9, e dei successivi decreti attuativi del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri:
     a)  la  costruzione  di  terminali per il carico e lo scarico di
idrocarburi e di sostanze pericolose;
     b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
     c)  la  realizzazione  di  condotte sottomarine per il trasporto
delle sostanze di cui alla lettera a);
     d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie
e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano  le
sostanze di cui alla lettera a).
   2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con
il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre
attivita'  e  opere  in ambiente marino e costiero da sottoporre alla
procedura di cui al citato art. 6, commi 3, 4, 5, 6,  7  e  9,  della
legge  n.  349  del  1986  e  ai  successivi  decreti  attuativi  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
   3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal
citato art. 6 della legge n. 349 del 1986 si attua  tra  il  Ministro
dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile".
   -  Il testo dell'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, citata
nelle premesse, e' il seguente:
   "Art. 11. - Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente
e' il comitato scientifico.
   2. Il comitato  scientifico  e'  presieduto  dal  Ministro  ed  e'
composto nel modo seguente:
     a)  da  dieci  esperti  designati  rispettivamente  dai Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  dei
lavori  pubblici,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  della marina
mercantile, della sanita', per i beni culturali e  ambientali,  della
pubblica  istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
      b) da un componente, rispettivamente, del  Consiglio  superiore
dei   lavori   pubblici,   del   Consiglio   superiore   di  sanita',
dell'Istituto superiore di sanita',  del  Consiglio  superiore  della
marina  mercantile,  della  Consulta  per  la  difesa  del mare dagli
inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e le  foreste,
del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e ambientali, del
Consiglio nazionale delle ricerche e del  Consiglio  superiore  della
pubblica istruzione;
     c)  da  otto  professori  universitari  di  ruolo, di discipline
attinenti alle tematiche ambientali;
     d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone
di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale
dei lincei.
   3. I  componenti  del  comitato  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
   4.  Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato
scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
   5. Il comitato scientifico esprime pareri nelle  materie  indicate
nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
   6.  Il  comitato  si  pronuncia  in  seduta  plenaria o in sezioni
costituite dal Ministro in relazione ai  settori  di  competenza  del
Ministero.
   7. Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con proprio decreto,
sentito  il  parere del Consiglio nazionale di cui al successivo art.
12,  comitati  tecnico-scientifici  aventi  competenza  su  specifici
settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle
aree protette".
   -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
   "Art. 17 (Regolamenti). - 1.  Con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati  regolamenti  per
disciplinare:
     a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
     b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi  recanti  norme  di  principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
     c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si  tratti  di  materie
comunque riservate alla legge;
     d)  l'organizzazione  ed  il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    e) (soppressa).
   2.  Con  decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la  disciplina  delle  materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari.
   3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'  sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non  possono  dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
prima della loro emanazione.
   4.  I  regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed  interministeriali,  che  devono  recare   la   denominazione   di
'regolamento',  sono  adottati  previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
   -  Per  il  testo  dei  commi  10  e 11 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 8.  Note all'art. 1:
   - L'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,  e'  riportato  nelle
note alle premesse.
   - L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' riportato in nota
alle premesse.
   - Il testo dell'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Legge   finanziaria   1988),   e'   il   seguente:   "5.   Ai   fini
dell'applicazione  della  disciplina  transitoria  sulla  valutazione
dell'impatto  ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1936,
n. 349, e' istituita, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'ambiente, nell'ambito del
Servizio  valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le
valutazioni  dell'impatto  ambientale,   presieduta   dal   direttore
generale  competente,  composta da venti membri. Il relativo onere e'
valutato in lire 2 miliardi  annui,  a  decorrere  dal  1988.  Per  i
criteri  di  selezione,  per  lo  status giuridico e per compensi dei
membri della commissione si applicano le norme di cui  all'art.  3  e
all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878".