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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1994, n. 40

Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-1-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1994)
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Testo in vigore dal: 20-1-1994
al: 20-3-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni a sostegno dell'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica,  del  tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze,  per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Norme in materia di cassa integrazione guadagni 
  1. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE) periodicamente esamina, anche  ai  fini  della  programmazione
delle risorse a sostegno  del  reddito  dei  lavoratori,  l'andamento
occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
con riferimento ai settori produttivi  e  alle  aree  territoriali  e
detta, su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, i criteri generali  per  la  gestione  degli  interventi  di
trattamento straordinario di integrazione salariale. 
  2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono  attribuite  al
Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  le  competenze  del
Comitato  interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
industriale  (CIPI)  in  materia  di  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale. Il comitato tecnico di  cui  all'articolo  19
della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  presieduto  da  un  dirigente
generale del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in
posizione di fuori ruolo,  opera  presso  il  predetto  Ministero  ed
elabora, con periodicita' trimestrale, relazioni sull'andamento degli
interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal
comitato tecnico, riferisce  semestralmente  al  CIPE  sull'andamento
dell'utilizzo  delle  risorse  destinate   al   finanziamento   degli
interventi a sostegno del reddito dei lavoratori. 
  3. Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale  e'
concesso, con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, entro quaranta giorni dalla richiesta del trattamento. A tal
fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5,  secondo  comma,  della
legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio  provinciale
del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta
la richiesta del trattamento, la  trasmette  immediatamente,  con  le
proprie valutazioni, al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, nonche' alla commissione  regionale  per  l'impiego  perche'
questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia  per  l'impiego,  possa
esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame
congiunto riguardi unita'  produttive  ubicate  in  diverse  province
della  stessa  regione  o  in   piu'   regioni,   esso   si   svolge,
rispettivamente,  presso  l'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
massima occupazione o presso la Direzione generale  dei  rapporti  di
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' sostituito dal seguente: 
  3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione  o
conversione aziendale non  puo'  essere  superiore  a  due  anni.  Il
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta'  di
concedere due proroghe, ciascuna di durata  non  superiore  a  dodici
mesi,  per  quelli  tra  i  predetti  programmi  che  presentino  una
particolare complessita' in ragione  delle  caratteristiche  tecniche
dei  processi  produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione   della
rilevanza  delle  conseguenze  occupazionali  che   detti   programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed  alla  sua
articolazione sul territorio.". 
  5.  La  decorrenza  dei  trattamenti  di   integrazione   salariale
straordinaria e' fissata non prima del  giorno  successivo  a  quello
della presentazione della richiesta. 
  6.  Con  effetto  dal  1  gennaio  1994,   l'importo   massimo   di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 13 agosto 1980, n. 427, e' elevato a L. 1.500.000 lorde mensili
quando  la  retribuzione  di  riferimento  per   il   calcolo   della
integrazione  medesima,   comprensiva   dei   ratei   di   mensilita'
aggiuntive, e' superiore a L. 2.700.000 mensili. Tale ultimo  importo
e' annualmente aggiornato sulla  base  della  variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati. 
  7.  Le  disposizioni  in   materia   di   diritto   a   trattamenti
pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-  bis  dell'articolo  1
del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  novembre  1992,  n.  438,  e  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  non
si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
dell'articolo  1  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.   384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
ai lavoratori che fruiscono dei  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita'. 
  8. A decorrere dal 1 gennaio 1994  la  disciplina  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale trova applicazione anche  con
riferimento ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei  servizi  di
pulizia, addetti in modo prevalente e continuativo  allo  svolgimento
delle attivita' appaltate. Il trattamento di  integrazione  salariale
e' concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano  sospesi  dal
lavoro o effettuino  prestazioni  di  lavoro  ad  orario  ridotto  in
conseguenza della riduzione delle attivita'  appaltate  ove  connessa
all'attuazione, da  parte  dell'appaltante,  di  programmi  di  crisi
aziendale, o di programmi  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o
conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del 
trattamento a carico della cassa integrazione guadagni 
straordinaria.