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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2003)
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Testo in vigore dal: 31-12-1993
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37,
38, della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  con  il  quale  viene
istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 il conto fiscale; 
  Visto, in particolare, il  comma  38  del  predetto  art.  78,  che
prevede  l'emanazione  di  un   regolamento   interministeriale   per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso
art. 78; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, concernente  "Istituzione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici"; 
  Considerata la necessita' di  stabilire  criteri  e  modalita'  per
l'attuazione  delle  prescrizioni  contenute  nei  sopracitati  commi
dell'art. 78 della legge 413 del 1991; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993; 
  Constatato che in data 27 dicembre  1993  e'  stata  effettuata  la
comunicazione al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prevista
dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Intestatari di conto fiscale 
  1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della  legge
30 dicembre 1991, n. 413, e' utilizzato da tutti i soggetti  titolari
di reddito d'impresa  nonche'  dai  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo che svolgono una attivita' per la quale  vi  e'  obbligo  di
presentare apposita dichiarazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
partita IVA. 
  2. Il conto fiscale e' aperto presso il concessionario del servizio
della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
          413 (Disposizioni per  ampliare  le  basi  imponibili,  per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti  tributari  pendenti;  delega  al Presidente della
          Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per   reati
          tributari;  istituzioni  dei centri di assistenza fiscale e
          del conto fiscale), commi da 27 a 38, e' il seguente:
             "27. E' istituito, a decorrere dal 1  gennaio  1993,  il
          conto   fiscale,   la   cui   utilizzazione  dovra'  essere
          obbligatoria per tutti i contribuenti titolari  di  reddito
          di impresa o di lavoro autonomo.
             28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun
          contribuente  dovra'  risultare  intestatario  di  un unico
          conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti  ed
          i  rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta
          sul valore aggiunto. Per  ovviare  a  particolari  esigenze
          connesse  all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o
          commerciali, dislocati  sul  territorio  nazionale,  potra'
          essere    consentita    dall'Amministrazione    finanziaria
          l'apertura   di   piu'   conti   intestati   allo    stesso
          contribuente.
             29.  Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario
          del servizio della riscossione competente  per  territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche  in
          qualita'  di  sostituto d'imposta, direttamente versate dai
          contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
             30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio della riscossione, i
          soggetti di cui al comma 27  possono  effettuare,  entro  i
          termini  di  scadenza,  i  versamenti  di  cui al comma 29,
          esclusi quelli conseguenti a iscrizione a  ruolo,  mediante
          delega  irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui
          all'art.  54  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con regio decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
          successive   modificazioni.    Le  deleghe  possono  essere
          conferite anche ad una delle casse rurali ed  artigiane  di
          cui  al  testo  unico approvato con regio decreto 26 agosto
          1937, n. 1706, modificato dalla legge  4  agosto  1955,  n.
          707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
          La  delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una
          dipendenza  della   azienda   delegata   sita   nell'ambito
          territoriale del concessionario dipendente.
             31.  I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
          il competente concessionario  saranno  regolati  secondo  i
          seguenti criteri:
               a)  accreditamento  delle  somme  incassate e consegna
          della relativa documentazione al competente  concessionario
          del  servizio  della  riscossione non oltre il terzo giorno
          lavorativo successivo al versamento;
               b) pagamento in favore  dell'azienda  od  istituto  di
          credito,  per  ogni operazione di incasso effettuata, di un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante   al   competente   concessionario    ai    sensi
          dell'articolo  61,  comma  3,  lettera  a), del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso
          ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del
          bilancio  dello  Stato  e  degli altri enti; detto compenso
          percentuale  e'  a   totale   carico   del   concessionario
          competente e non costituisce elemento di valutazione per la
          revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli
          articoli  61  e 117 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 43 del 1988;
               c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle
          somme incassate da parte dell'erario  e  degli  altri  enti
          interessati,  saranno  coordinati  gli  attuali  termini di
          versamento delle imposte di cui al comma 28 per  consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e  contabilizzazione  delle somme incassate, fermo restando
          che il riversamento nelle casse erariali deve  avvenire  da
          parte  del  concessionario entro il terzo giorno lavorativo
          successivo a quello di cui alla  lettera  a)  del  presente
          comma;
               d)  invio  periodico  al  competente concessionario da
          parte degli istituti ed aziende  di  credito,  su  supporti
          magnetici,  dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
          istituti ed aziende;
               e) nel caso di  accreditamento  all'ente  beneficiario
          oltre  il  sesto giorno lavorativo successivo al versamento
          da parte del contribuente, si applicano nei  confronti  del
          concessionario  le  disposizioni  di  cui  all'art. 104 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
          di credito  per  la  quota  parte  di  pene  pecuniarie  ed
          interessi  di mora imputabili a tardivo versamento da parte
          dell'istituto stesso.
             32.  I  concessionari  del  servizio  della  riscossione
          devono  aggiornare  i  conti  di  cui al presente articolo,
          entro  il  mese  successivo,  con  la  movimentazione   dei
          versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
          estratto  conto.  Nei  casi  in  cui il contribuente non ha
          indicato  correttamente  il  codice   fiscale   ovvero   ha
          effettuato  una  erronea  imputazione, il conto deve essere
          aggiornato entro i tre mesi successivi.
             33. I  concessionari  del  servizio  della  riscossione,
          nella   qualita'   di   gestori   dei  conti  di  cui  alle
          disposizioni  dal  comma  27  al  comma  30  del   presente
          articolo,  sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
          ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
          limiti ed alle condizioni seguenti:
               a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata
          entro  sessanta  giorni  sulla  base di apposita richiesta,
          sottoscritta dal contribuente ed attestante il  diritto  al
          rimborso,   o   di   apposita   comunicazione  dell'ufficio
          competente;
               b) il rimborso  sara'  erogato  senza  prestazione  di
          specifiche  garanzie ove l'importo risulti non superiore al
          10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
          esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al  netto
          dei  rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
          della richiesta;
               c) il rimborso di importo superiore al limite  di  cui
          alla  lettera  b)  del  presente comma sara' erogato previa
          prestazione delle garanzie  indicate  all'articolo  38-bis,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  di
          durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
          il  rimborso  venga disposto sulla base della comunicazione
          dell'ufficio competente;
               d) le somme da rimborsare  dovranno  essere  prelevate
          dagli   specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora  versati
          all'erario.
             34.  La  misura  dei  compensi  per  la  erogazione  dei
          rimborsi  sara'  determinata  in  base  ai  criteri fissati
          dall'art. 1, comma 1, lettera f),  n.  7),  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657.
             35.  In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici dell'Amministrazione finanziaria  in  modo  che  gli
          uffici   competenti   possano   conoscere  lo  stato  della
          riscossione dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera'  al
          collegamento   diretto   con   l'anagrafe   tributaria  dei
          concessionari  della  riscossione,  per  il   tramite   del
          Consorzio nazionale dei concessionari.
             36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
          1989, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          aprile 1989, n.  154, e' abrogato.
             37.  A  decorerre  dal  1  gennaio 1993, i concessionari
          della riscossione, nella qualita' di gestori dei  conti  di
          cui  al  presente  articolo, sono autorizzati ad erogare, a
          carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
          previsti dal comma 33 in sede di prima  applicazione  della
          presente   legge,   i   contribuenti   potranno  richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo  non  superi  i  limiti  di lire 20 milioni nel
          1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60  milioni  nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
             38.   Entro  il  30  giugno  1992,  saranno  emananti  e
          pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400, i regolamenti interministeriali dei
          Ministri delle finanze e del  tesoro  per  l'attuazione  di
          quanto  previsto  dal  comma  27  al  comma 37 del presente
          articolo secondo i criteri ivi enunciati.  Con  gli  stessi
          regolamenti    potra'    essere    prevista    l'estensione
          dell'utilizzo del conto  fiscale  anche  ad  altri  tributi
          diversi  dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore
          aggiunto, nonche', al fine di consentire  una  piu'  rapida
          acquisizione  delle somme riscosse, la rideterminazione dei
          termini  di  versamento  dei  versamenti  diretti  riscossi
          direttamente  dai  concessionari  con conseguente revisione
          della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
          lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n.  43".
            -  Il  D.P.R.  28  gennaio  1988,  n.  43,   concernente:
          "Istituzione  del  Servizio di riscossione dei tributi e di
          altre entrate dello Stato e di  altri  enti  pubblici,"  e'
          stato  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  2  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo del comma 27 dell'art. 78 della legge  n.
          413/1991 v. nelle note alle premesse.