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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 3

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/1/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1993)
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Testo in vigore dal: 12-1-1993
al: 13-3-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
assunzione a tempo determinato di mille unita', in eccedenza rispetto
all'organico  del  Corpo  di  polizia   penitenziaria,   di   dettare
disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione  da
HIV, di apportare alcune modifiche  al  testo  unico  in  materia  di
stupefacenti, nonche' di  adottare  disposizioni  indispensabili  per
l'inizio  del   funzionamento   di   uffici   giudiziari   di   nuova
costituzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia, per gli affari sociali,  dell'interno
e della sanita', di concerto con il Ministro della difesa; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'alinea del comma 8 dell'articolo 1 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
  "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri  diramati
dal  Comitato,  anche  in  base  alle  metodiche  poste   in   essere
dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:". 
  2. Al  comma  8,  lettera  h),  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: 
  "Le altre strutture pubbliche che provvedono alla  acquisizione  ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze  in
Italia comunicano periodicamente  all'Osservatorio  i  dati  in  loro
possesso". 
  3. Al comma 13 dell'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto il seguente periodo: 
  "Una quota non superiore ad un decimo  della  somma  prevista  puo'
essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per
l'istituzione, presso il Dipartimento per gli  affari  sociali  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  di  uno  'sportello  per  il
cittadino' per informazioni, assistenza e indirizzo nel  campo  della
prevenzione, del recupero e della riabilitazione". 
  4. Al comma 14 dell'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  le  parole  "31  gennaio"  sono
sostituite dalle seguenti: 
"31 marzo".