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LEGGE 30 giugno 1892, n. 325

Circa le indennità d'arma, i soprassoldi e gli altri assegnamenti dovuti ai Corpi della R. Marina. (092U0325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1892
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Alla legge che stabilisce gli stipendi,  le  indennita'  d'arma,  i
soprassoldi e gli altri assegnamenti dovuti ai Corpi della R. Marina,
in data 5 luglio 1892 n. 853  (serie  3º),  sono  fatte  le  seguenti
varianti: 
 
  Tabella C. Ridurre da lire 7200 a lire 6000, l'indennita' di carica
stabilita all'alinea a). 
 
  Coloro che gia' fruiscono l'indennita' di cui sopra la conservano. 
 
  Ridurre da lire 3600 a lire 2400, l'indennita' di carica  stabilita
all'alinea b) della predetta tabella C.  Coloro  che  gia'  fruiscono
l'indennita' di carica di cui sopra, la conservano. 
 
  Modificare l'alinea c) della stessa tabella cosi': 
 
  Comandante   dell'Accademia   navale,   Ispettore   dei   Corpi   e
Stabilimenti marittimi, Presidente della Commissione per  esperimenti
di armi, Membri ordinari e straordinari del  Consiglio  superiore  di
Marina, Membri ordinari e straordinari del Comitato pei disegni delle
Navi: 
 
  Se vice ammiraglio, lire 2400; 
 
  Se contrammiraglio o capitano di vascello, lire 1500. 
 
  Coloro che gia' fruiscono indennita' maggiore la conservano. 
 
  Ridurre a lire 500, l'indennita' annua assegnata all'alinea i)  per
i professori titolari militari. 
 
  Coloro che fruiscono in atto d'indennita' maggiore la conservano. 
 
  Togliere l'alinea l). 
 
  Alle annotazioni segnate a piedi della  tabella  C,  sostituire  le
seguenti: 
 
  L'ufficiale  che,  essendo  professore  titolare  in   una   Scuola
militare, venga incaricato di un secondo insegnamento nella stessa  o
presso altra Scuola militare, non riceve per questo secondo  incarico
alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento. 
 
  L'ufficiale che, essendo addetto ad  una  Scuola  militare  per  il
servizio  di  governo  o  di  amministrazione,  per  cui  riceve   un
soprassoldo  speciale,  venga  in  pari  tempo   incaricato   di   un
insegnamento, non riceve per questo secondo incarico  il  soprassoldo
d'insegnamento. 
 
  La presente legge andra' in vigore il 1° luglio 1892. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Monza, addi' 30 giugno 1892. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                     S. De Saint Bon. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.