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LEGGE 16 giugno 1892, n. 261

Sui conciliatori. (092U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1893
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con un numero di inserzione in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno "161".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1893
al: 15-12-2009
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In ogni Comune vi ha un conciliatore. 
 
  Nei Comuni divisi in  mandamenti,  vi  sara'  un  conciliatore  per
ciascun mandamento. 
 
  Nei Comuni divisi in borgate o frazioni o  in  quartieri,  a  norma
degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno
essere stabiliti per Decreto Reale uffici distinti di conciliazione. 
 
  A  ciascun  ufficio  di  conciliazione  e'  di  regola  addetto  un
vice-conciliatore; e possono esservi addetti  piu'  vice-conciliatori
ove il bisogno lo esiga.