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DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 361

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/08/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1992)
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Testo in vigore dal: 20-8-1992
al: 18-10-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prorogare  i
termini previsti dall'articolo 32, comma 1, e dall'articolo 34, comma
6,  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  al  fine   di   evitare
l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte  di
soggetti privati; 
  Considerato che per le emittenti televisive locali e' in  corso  di
acquisizione la  documentazione  prescritta  per  il  rilascio  delle
concessioni; 
  Considerato, altresi', che per le emittenti  televisive  nazionali,
che intendano trasmettere in codice, e' in corso  di  definizione  un
apposito disciplinare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'acquisizione  della  documentazione
prescritta,  il  termine   di   settecentotrenta   giorni,   previsto
dall'articolo 32, comma 1, della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  e'
prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei  soggetti  che,
autorizzati  dalla  stessa  legge  a  proseguire  nell'esercizio   di
impianti  per  la  radiodiffusione  televisiva  in   ambito   locale,
risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della
concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste  e  delle
telecomunicazioni del 12 agosto 1992. 
  2. Al fine di definire un apposito desciplinare per le trasmissioni
in codice, il termine predetto e' prorogato fino al 28 febbraio  1993
anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi  nell'elenco  degli
aventi titolo al  rilascio  della  concessione  in  ambito  nazionale
approvato  con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni del 13  agosto  1992  e  intendano  trasmettere  in
codice. 
  3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino  al  28  febbraio
1993 nei confronti dei soggetti  autorizzati  dalla  stessa  legge  a
proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. 
  4. Fino alla stessa data e',  altresi',  prorogato  il  termine  di
novanta giorni previsto dall'articolo 34,  comma  6,  della  predetta
legge n. 223 del 1990. 
  5. Le norme di cui al comma 7 dell'articolo 15  hanno  efficacia  a
decorrere dal 1' ottobre 1994.