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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 151

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure.

note: Entrata in vigore della legge: 08/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal: 1-1-1995
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Validita' delle graduatorie di concorso 
 
  1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed  esami  ed  ai
concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge
6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione  del  decreto
medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  hanno  validita'  per  un   ulteriore   anno
scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini
della  copertura  delle  cattedre  e  posti  vacanti  e   disponibili
all'inizio del suddetto anno scolastico. (1) ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 dicembre 1992, n. 498, ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami,  gia'  prorogate
di un anno dalla suddetta legge, sono ulteriormente prorogate  di  un
altro anno scolastico. Le graduatorie dei  concorsi  per  titoili  ed
esami del personale direttivo  della  scuola  sono  prorogate  di  un
biennio. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 23, comma 3)
che "Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di
quelle relative al concorso magistrale per titoli  ed  esami  indetto
con decreto ministeriale 23 marzo 1990, gia' prorogate dalla legge 11
febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n.  498,  e  dal
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente  prorogate  di
un altro anno scolastico".