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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 151

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure.

note: Entrata in vigore della legge: 08/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Validità delle graduatorie di concorso
1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 dicembre 1992, n. 498, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno dalla suddetta legge, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei concorsi per titoili ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico".