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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 49

Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal: 18-2-1992
al: 18-5-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 28 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE  del
Consiglio del 22 giugno  1988,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative regolamentari ed amministrative  riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e  alla
fissazione  delle  disposizioni  volte   ad   agevolare   l'esercizio
effettivo della libera prestazione  di  servizi  e  che  modifica  la
direttiva n. 73/239/CEE; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Agli effetti del presente decreto si intede per: 
    a) Stato-membro:  uno  Stato  membro  della  Comunita'  economica
europea; 
    b)  Stabilimento:  la  sede  legale  o  una  sede  secondaria  di
un'impresa di assicurazione; 
    c) Stato membro di ubicazione del rischio: 
    1)  lo  Stato  membro  in  cui  si   trovano   i   beni,   quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili  e  beni
mobili in essi contenuti, sempreche'  entrambi  siano  coperti  dallo
stesso contratto di assicurazione; 
    2) lo Stato membro di  immatricolazione,  quando  l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; 
    3) lo  Stato  membro  in  cui  l'assicurato  ha  sottoscritto  il
contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi
e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
    4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha  il  proprio  domicilio
abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo  Stato
membro della sede della stessa alla quale si riferisce il  contratto,
in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti; 
    d) Stato membro di  stabilimento:  lo  Stato  membro  in  cui  e'
situato lo stabilimento che copre il rischio; 
    e) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui
e' ubicato il rischio quando lo stesso e' coperto da uno stabilimento
situato in altro Stato membro; 
    f) unita' di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del
regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al  bilancio
generale della Comunita' economica europea. 
   (Direttiva n. 88/357, art. 2).