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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1991, n. 292

Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/09/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 novembre 1991, n. 356 (in G.U. 09/11/1991, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1991)
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Testo in vigore dal: 11-9-1991
al: 9-11-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  evitare  che
imputati  di  gravissimi  reati  possano  avvalersi   degli   arresti
domiciliari,  con  rilevanti  difficolta'  ad  effettuare  i   dovuti
controlli;  che  in  casi  analoghi  la  complessita'  dei   processi
impedisca, con gli attuali termini di custodia, la  permanenza  della
misura cautelare sino alla  decisione  definitiva;  che  la  coerenza
delle indagini  non  sia  ostacolata  dall'assenza  di  un  effettivo
coordinamento tra gli organi procedenti; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
assicurare la copertura di uffici giudiziari  vacanti,  specie  nelle
aree   maggiormente   interessate   da   fenomeni   di   criminalita'
organizzata, con trasferimenti di ufficio di magistrati in difetto di
domande; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
    Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari 
  1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice  di  procedura  penale,
gia' modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre
misure" sono soppresse. 
  2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale  la
parola: "Quando" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto
dall'articolo 275 comma 3, quando".