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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1991, n. 156

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonchè differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/5/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1991)
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Testo in vigore dal: 19-5-1991
al: 17-7-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
finanziamento   degli   interventi   finalizzati   al   miglioramento
qualitativo  ed  alla  prevenzione  dell'inquinamento  delle  risorse
idriche  destinate  all'approvvigionamento   potabile,   nonche'   di
prorogare  i  termini  in  materia  di  qualita'   delle   acque   di
balneazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto  con  i  Ministri
dei lavori pubblici e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle  regioni
interessate dall'emanazione dei decreti  di  deroga  ai  sensi  degli
articoli 16, 17, comma 3, e  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento
idropotabile   conforme   ai   requisiti   di   qualita'    stabiliti
dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o  il  risanamento  degli
acquiferi contaminati, le regioni medesime sono autorizzate: 
    a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di  lire  20  miliardi
per ciascuna regione, i fondi  statali  con  destinazione  vincolata,
gia' trasferiti alle regioni, ed  in  particolare  i  fondi  previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71,  recante  misure
urgenti  per  il   miglioramento   qualitativo   e   la   prevenzione
dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione
a quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2-quater,  del  medesimo
decreto con esclusione del Fondo  nazionale  trasporti  e  del  Fondo
sanitario nazionale; 
    b) ad utilizzare le disponibilita' relative  agli  interventi  di
cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183, nel limite massimo del  50  per
cento delle quote destinate -  sulla  base  di  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  1'  marzo  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991  -  alla
realizzazione di interventi nei rispettivi  bacini  regionali  ed  in
quelli  interregionali,  previe  relative  intese  tra   le   regioni
interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorita' di bacino,
nel limite massimo predetto, individuano,  d'intesa  con  le  regioni
interessate, gli interventi da finanziare con  le  disponibilita'  di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    c) ad utilizzare, fino al limite massimo del  50  per  cento,  le
risorse previste a favore di ciascuna regione, per  l'anno  1991,  in
relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui
al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale,  approvato
dal  CIPE  con  delibera  del  3  agosto  1990,  nei   limiti   delle
disponibilita' derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n.  305,  e  dal
decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e  nel  rispetto  delle  procedure
previste dalla legge e dal decreto-legge citati; 
    d) a definire le quote di mutuo che gli enti  locali  ed  i  loro
consorzi,  nonche'  gli  enti  gestori  di   servizi   idrici,   sono
autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente,  con
istituti di credito speciali o sezione autonome autorizzate.  L'onere
relativo all'ammortamento dei predetti mutui e' a carico  degli  enti
interessati, che a  tal  fine  assicurano  che  i  relativi  proventi
tariffari garantiscano la necessaria copertura. 
  2. I fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c),  sono  destinati
prioritariamente alla realizzazione dei programmi di  bonifica  degli
acquiferi contaminati. 
  3. La regione Lombardia in particolare e'  anche  autorizzata,  nel
quadro di attuazione del piano quinquennale  di  disinquinamento  del
bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e  Seveso,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988,  n.
363, a promuovere per l'esecuzione degli interventi di cui  al  comma
1, per il tramite della IRVA S.p.a., il  ricorso  a  finanziamenti  e
mutui anche in valuta estera, fino al limite di  lire  500  miliardi,
per i quali e' estesa la garanzia dello Stato con diritto dell'erario
di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme  e'  assicurata
attraverso un piano di rientro tariffario definito,  in  relazione  a
ciascun  progetto  o  a  gruppo  di   progetti,   dal   comitato   di
coordinamento tra Stato e regione Lombardia previsto  dal  punto  III
del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base di una relazione tecnico-economica della IRVA S.p.a. 
  4. Nei territori dei comuni  ai  quali  si  applicano  i  piani  di
intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente  ai  parametri
fissati  secondo  la  concentrazione  massima  ammissibile   di   cui
all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
1988, n. 236, sono sottoposti a regime di deroga, i  controlli  sulla
qualita' delle acque destinate al consumo  umano  devono  effettuarsi
con frequenze almeno bimensili  ed  i  relativi  dati  devono  essere
comunicati entro  tre  giorni  ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della
sanita'. 
  5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero  dell'ambiente  i
piani di intervento di cui al comma 1. 
  6.  In  caso  di  inadempienza  o  ritardo  nell'attuazione   degli
interventi previsti nei piani di cui al comma 1,  previa  diffida  al
presidente della  regione  o  agli  enti  locali  ed  acquedottistici
interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta  giorni  dalla
diffida, propone al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, al  quale  e'  invitato  ad
intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di  un
commissario ad  acta,  il  quale  e'  abilitato  ad  avvalersi  delle
strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad  attivare
le modalita' finanziarie previste nei piani di intervento.