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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 153

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/5/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  29-5-1991 al: 28-1-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla

proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA: il seguente regolamento:

Art. 1

Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia
1. Le spese per i lavori, le somministrazioni e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono effettuarsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono le seguenti:
a) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione o di servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione; lavori di rilegatura;
b) lavori di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione o da parte di imprese e società commerciali, semprechè l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;
c) studi, raccolte, elaborazioni statistiche ed analisi concernenti materie di carattere tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario occorrenti al personale in servizio e agli enti e alle associazioni di categoria operanti nel campo del commercio con l'estero, come materiale di informazione o strumento di lavoro;
d) stampa di volumi, di pubblicazioni tecniche ed amministrative e altri tipi di riproduzione;
e) organizzazione e funzionamento in Italia e all'estero dei servizi di informazione, promozione e penetrazione commerciale (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzature, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, esposizione di prodotti italiani ed altre spese analoghe); affitto locali di rappresentanza o sedi accessorie;
f) organizzazione degli incontri internazionali bilaterali e multilaterali e ricevimento di rappresentanti di Stati esteri, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici stranieri; relative spese di ospitalità (spese di viaggio ed alberghiere, addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese accessorie o similari; stampa di inviti, fotografie, noleggio automezzi e spese analoghe, doni e omaggi floreali secondo gli usi internazionali); spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
g) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni; visite a complessi industriali, a centri commerciali e ad organizzazioni concernenti il commercio con l'estero;
h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti similari per riconoscimenti e premiazione; acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali;
i) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei rispettivi componenti; relative spese per affitto locali ed oneri accessori, attrezzature, arredamento, apparecchiature audiovisive, noleggio mezzi di trasporto ed altro materiale eventualmente occorrente; spese di trasporto, facchinaggio e custodia di materiali per eventuali riunioni anche fuori della sede del Ministero;
l) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, sdoganamento, magazzinaggio, facchinaggio;
m) spese postali o per agenzie di recapito e corrieri; spese telefoniche e telegrafiche in Italia ed all'estero; telex, telefax, trasmissione elettronica dati e similari; spese per utenze servizi pubblici (energia elettrica, acqua, gas) e per somministrazione di combustibili per impianti di riscaldamento e di climatizzazione; per la pulizia e disinfestazione dei locali in uso agli uffici del Ministero; per canoni di abbonamento, tasse comunali di occupazione del suolo pubblico ed altri tributi gravanti sull'immobile ministeriale;
n) accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio ai fini del controllo relativo ad assenze dal servizio e del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio;
o) riparazione, manutenzione e custodia di autoveicoli e motoveicoli, acquisto di pezzi di ricambio ed accessori con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687; tasse di immatricolazione, circolazione e similari, premi di assicurazione, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; noleggio automezzi e altri mezzi di trasporto;
p) lavori ordinari di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e relativi infissi, manufatti ed impianti, compresi quelli di prevenzione incendi ed infortuni;
q) lavori ordinari di riparazione, adattamento e manutenzione di locali e relativi infissi, manufatti ed impianti, compresi quelli di prevenzione incendi ed infortuni, presi in locazione, nei casi in cui per legge o per contratto tali spese siano a carico dell'amministrazione;
r) manutenzione di giardini; acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e gestione di impianti di climatizzazione, elettronici, elettrici, telefonici, idraulici, sanitari, radio e televisivi;
s) acquisto, installazione, affitto, leasing, manutenzione e gestione di impianti ed apparecchiature di collegamento con il Parlamento e con altri Ministeri ed enti, radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radio-televisive, apparecchiature per la trasmissione elettronica di dati e facsimili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza, apparecchiature elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione elettronica di dati, software, apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; acquisto di parti e pezzi di ricambio, materiale ausiliario e di consumo relativi alle apparecchiature e agli impianti sopra citati;
t) acquisto di materiale di cancelleria, stampati, valori bollati ed altro materiale di facile consumo;
u) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, ivi compresi quelli di sicurezza, di arredi, di strumenti scientifici, di libri e di altro materiale per biblioteca, di materiali ed attrezzature occorrenti per le attività degli uffici;
v) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici per il personale; relative spese per affitto locali ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente; spese per lo svolgimento dei concorsi indetti dal Ministero;
z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 5.000.000.
2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di beni o servizi di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dalla lettera z), è fissato nella misura massima di L. 30.000.000. Nel caso di spese relative alle lettere e), f)
e g) detto limite è elevato a L. 100.000.000.
3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi di carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
4. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, dai funzionari preposti agli uffici nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati con legge 25 maggio 1978, n. 233.
5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario-cassiere fino al limite di L. 1.000.000. Al pagamento della relativa spesa si provvede ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni 'spese di rappresentanzà e 'spese casualì.
Al capitolo 'spese di rappresentanzà sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per 'spese casualì è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese causali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese di rappresentanzà per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".
- Il R.D. n. 764/1926 approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato.
- Il D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di prima categoria.
- Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), adeguati, relativamente ai limiti di somma in essi indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente:
"Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 120 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 120 milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 120 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.
Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13".
"Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi".
"Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
- Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7".
- L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. n. 718/1979, è così formulato: "Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria".